15 Ottobre 2021
Tax credit investimenti 4.0 anche per beni in comodato
Una società, che produce e vende articoli in plastica, può accedere al credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0, per l’acquisto di strumenti di stampaggio, installati nel territorio dello Stato presso fornitori della società e da questi utilizzati, tramite contratti di comodato d’uso, per produrre componenti in plastica nell’interesse della stessa società e, quindi, nell’ambito di un’attività strettamente funzionale alle esigenze aziendali della stessa, se è in grado di dimostrare di trarre utilità dalla stipula dei contratti. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 718 del 15 ottobre 2021 dell’Agenzia delle entrate.
La società istante, per migliorare la dinamica dei processi e garantire una maggiore flessibilità operativa e produttiva, ha effettuato investimenti in nuovi strumenti di stampaggio, intercambiabili ed equipaggiati con una apposita sensoristica, che permette di effettuare un controllo di processo real time, e sistemi che ne permettono l’interconnessione da remoto. Tali beni strumentali nuovi, secondo l’istante, possono rientrare tra i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017), per i quali è riconosciuto il credito d’imposta di cui alla legge di bilancio 2020, e, nello specifico, nella categoria dei “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”.
Al riguardo, l’istante precisa che questi strumenti, connessi alla rete aziendale, in locale o tramite connessione internet, danno la possibilità di interconnetterli ai sistemi di raccolta dati presenti in azienda per ottimizzare il controllo del processo produttivo. Per questo, la società, nel rispetto della legge, acquisirà una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale per attestare che gli strumenti possiedono caratteristiche tecniche tali da essere ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La società chiede se l’acquisto dei nuovi strumenti, installati presso i centri produttivi dei fornitori della stessa ubicati nel territorio dello Stato e utilizzati in comodato per le esigenze di produzione della società, possano rientrare tra gli investimenti agevolabili per i quali è riconosciuto il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0.
Il percorso argomentativo dell’Amministrazione origina, come di consueto, dal riepilogo delle disposizioni di riferimento e, in particolare, l’Agenzia ricorda che con l’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge di bilancio 2020, è stata rimodulata la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano Nazionale Impresa 4.0″, prevedendo, in luogo della maggiorazione del costo ammortizzabile prevista dalle precedenti discipline (“super ammortamento” e “iper ammortamento”), il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Per gli investimenti con ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ossia i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta spetta nella misura:
– del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Riguardo al caso dell’interpello, tenuto conto delle numerose analogie, sia in termini di ratio dell’agevolazione sia di requisiti soggettivi e oggettivi, tra la disciplina del super e dell’iper ammortamento e quella del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, l’Agenzia rinvia alla circolare n. 4/2017 che ha fornito chiarimenti in tema di super e iper ammortamento relativamente alla concessione in comodato d’uso a terzi dei beni oggetto dell’investimento. In particolare, la circolare ha precisato che nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi il comodante può beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività. In questo caso è legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. Infatti, in caso di comodato, il bene – anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell’attività e anche se non utilizzato in maniera diretta – è parte integrante del complesso di beni organizzati dall’imprenditore per il raggiungimento delle finalità dell’impresa qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati. Nello specifico, il bene costituisce un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi. Pertanto, sempre dalla lettura della circolare, i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
In sostanza, se la società è in grado di dimostrare di trarre utilità dalla stipula dei contratti di comodato d’uso con i fornitori, relativamente ai beni concessi, potrà accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
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