1 Ottobre 2021
Accesso al regime Iva agevolato per le cessioni di videobroncoscopi
Una società che commercializza il dispositivo medicale denominato “videobroncoscopio” può beneficiare ampiamente dell’agevolazione Iva prevista dal decreto “Rilancio” (articolo 124 del Dl n. 34/2020), in omaggio alla finalità sanitaria, salvo prova contraria di un uso del bene incompatibile con gli scopi perseguiti dalla norma. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 645 del 1° ottobre 2021.
L’istante, in particolare, chiede se può applicare al prodotto commercializzato il regime Iva agevolato adottato dal legislatore a seguito della pandemia da Covid-19 per quei beni utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Tali misure prevedono per una serie di prodotti tra i quali la “strumentazione per diagnostica per Covid-19”, l’esenzione dall’Iva con diritto alla detrazione fino al termine dell’anno 2020 e l’applicazione dell’aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021. L’istante ritiene che il broncoscopio sia strumento fondamentale per la diagnostica del virus Covid-19 e pertanto può rientrare nell’ambito oggettivo delineato dalla norma (articolo 124, Dl n. 34/2020).
L’Agenzia ricorda che il decreto “Rilancio” all’articolo 124 ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui la “strumentazione per diagnostica per COVID-19”, le cui cessioni sono assoggettate all’aliquota Iva del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 452, legge n.178/2020) ha previsto che le cessioni della strumentazione diagnostica per Covid-19 che presentano i requisiti stabiliti dalla normativa europea e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’Iva con diritto alla detrazione dell’imposta.
Tale disposizione, insieme a quella di cui al successivo comma 453 relativa ai vaccini, costituisce norma di recepimento della direttiva Ue n. 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, che a seguito dell’emergenza sanitaria, ha modificato la direttiva n. 2006/112/Ce consentendo agli Stati membri di applicare l’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2022, con diritto alla detrazione per le forniture dei vaccini per il Covid-19 e per le relative forniture della strumentazione per diagnostica in vitro, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.
Con specifico riguardo alla “strumentazione per diagnostica per COVID-19” la disposizione europea precisa che possono beneficiare dell’esenzione Iva “solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”.
Con riferimento all’interpello l’istante ha chiesto un parere all’Adm per la corretta classificazione del videobroncoscopio e delle sue varianti.
L’Adm, in sintesi, li ha classificati alla voce doganale 9018 “Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici”” sottovoce 9018 90 – altri strumenti ed apparecchi”. L’Agenzia dei monopoli precisa, inoltre che “il prodotto in oggetto può intendersi conforme alla NESA (Nota Esplicativa Sistema Armonizzato) alla voce 9018, dove vengono menzionati tra gli “STRUMENTI E APPARECCHI USATI IN MEDICINA E IN CHIRURGIA UMANA”, alla lettera G)”Gli strumenti per la faringe, l’esofago, lo stomaco o per tracheotomia: esofagoscopi, broncoscopi, pompe stomacali per lavande gastriche, tracheotomi, cannule perintubazione, ecc“”.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate, alla luce dei chiarimenti forniti con l’acquisizione del parere tecnico, ritiene che la cessione degli strumenti in esame può beneficiare dell’agevolazione Iva prevista dal decreto “Rilancio”, e cioè del regime di esenzione fino al 31 dicembre 2020 e dell’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021. Precisa, inoltre, che per usufruire delle agevolazioni, in analogia a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni devono rispettare la finalità sanitaria, cioè contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere.
Alla luce della normativa e della prassi analizzate, quindi, le cessioni dei beni beneficiano del regime Iva agevolato con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio, salvo prova contraria di un uso dei beni incompatibile con le finalità perseguite dalla norma.
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