Attualità

20 Agosto 2021

Autoambulanze e accise: rimborso in linea con la privacy

Con la circolare n. 33/2021del 12 agosto 2021, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli chiarisce che le istanze trimestrali per il rimborso delle accise, che spetta agli enti di assistenza e di pronto soccorso per i carburanti utilizzati per il funzionamento delle autoambulanze in servizio per il trasporto dei pazienti, non devono riportare dati che possano rendere identificabile, seppure indirettamente, il malato che fruisce del servizio. Nello specifico, il documento di prassi recepisce in materia di tutela della privacy le disposizioni unionali recate dal regolamento Ue n. 2016/679, che, tra l’altro, richiede la necessità del trattamento, la proporzionalità rispetto alla finalità perseguita e la previsione di misure appropriate di tutela dell’interessato, disponendo, inoltre, la minimizzazione dei dati personali secondo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alla finalità del trattamento.

Le indicazioni riportate nella circolare fanno riferimento al rimborso istituito con il decreto 31 dicembre 1993 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha previsto per gli enti di assistenza e di pronto soccorso l’agevolazione sui carburanti, mediante buoni o crediti d’imposta da determinare in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari e ad altri elementi di valutazione. Per accedere al beneficio gli enti interessati devono compilare trimestralmente un’apposita istanza, con in allegato la copia dei fogli di viaggio delle ambulanze o un tabulato meccanografico, da cui dovevano risultare i servizi di trasporto effettuati. Nel fissare le istruzioni sul contenuto dell’istanza i documenti di prassi di Adm, precedenti alla circolare n. 33/2021, hanno a suo tempo compreso anche le generalità (seppure limitate al sesso e all’anno di nascita) del soggetto trasportato dall’ambulanza. Con la nuova circolare, invece, viene specificato che, fermo restando il presupposto per cui il trasporto dei malati e feriti integra la condizione di consumo prevista per beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa sui carburanti utilizzati, per esercitare il potere di riscontro sull’effettiva prestazione da parte delle ambulanze non è indispensabile la raccolta e la conservazione sistematica dei dati che possano rendere identificabile, seppure indirettamente, il soggetto che viene trasportato.

Le ultime disposizioni, infatti, specificano che per la compilazione dell’istanza trimestrale, nei fogli di viaggio o nel tabulato meccanografico, vanno esposti, in luogo dell’anno di nascita e del sesso, l’indicazione del numero di registrazione e della data della scheda di soccorso/intervento, conservata presso la struttura sanitaria di ricezione del paziente trasportato, relativa al servizio effettuato.

Con queste nuove modalità, precisano le Dogane, vengono aggiornate le modalità di compilazione degli allegati così da assicurare la garanzia di protezione del trattamento dei dati personali, pur mantenendo l’efficacia dei controlli su eventuali violazioni, che rimangono nella potestà degli uffici. Risulta, in ogni caso, soddisfacente per i riscontri fiscali la disponibilità di elementi informativi da cui sia ricavabile in modo inequivocabile l’avvenuto compimento del servizio che dà titolo all’impiego di carburanti agevolati.

Autoambulanze e accise: rimborso in linea con la privacy

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