11 Agosto 2021
La variazione oltre tempo massimo chiude l’accesso alla detrazione Iva
L’imposta versata in caso di risoluzione di un contratto per mancato rispetto delle condizioni previste e risultante dalla fattura emessa e registrata, può essere recuperata con una nota di variazione sul registro degli acquisti emessa dal momento della risoluzione di diritto del contratto di vendita, avvenuta a seguito della ricezione della diffida ad adempiere e del decorso del termine concesso per la consegna del bene, e fino alla presentazione della dichiarazione Iva dell’anno. Questi i tempi “improrogabili” indicati con la risposta n. 544 dell’11 agosto 2021 relativa a un’articolata vicenda avente ad oggetto una cessione del capitale sociale.
L’istante fa presente che, nel 2015 nell’ambito di un’operazione societaria, è stato venduto il suo intero capitale sociale. Il trasferimento ha interessato, ai fini della determinazione del valore, anche alcuni asset tra cui tre prototipi per i quali l’acquirente ha presentato, nel 2017, richiesta di indennizzo contestandone il minor valore.
Nello stesso anno le parti sottoscrivevano un contratto transattivo con il quale si stabiliva che i prototipi sarebbero stati restituiti giuridicamente dall’acquirente, operativamente dall’istante, al venditore nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovavano, per un determinato valore.
L’interpellante, in esecuzione di tale accordo, emetteva, sempre nel 2017, regolare fattura, regolarmente annotata nel registro Iva vendite e la cui relativa imposta confluiva nella liquidazione di dicembre dello stesso anno.
La vertenza tra le parti però non finiva qui, ma continuava con un’intricata vicenda giudiziaria, ancora in corso, a seguito della quale, all’esito del giudizio, il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo, con il quale veniva confermato l’obbligo da parte dell’istante di restituire alla controparte l’importo della base imponibile fatturata e, a seguito della sentenza, l’istante provvedeva alla restituzione delle somme in due tranches.
Il contribuente chiede se, alla luce della suddetta sentenza del Tribunale e, quindi, dell’obbligo di restituzione della somma corrispondente al prezzo dei prototipi, possa emettere una corrispondente nota di variazione in diminuzione ai fini Iva relativa alla precedente fattura emessa.
La norma cui si allaccia l’istante è l’articolo 26 (comma 2) del decreto Iva, che indica le ipotesi in cui, in breve, a seguito di un’operazione annullata (in tutto o in parte) per la quale è stata emessa e registrata la fattura, il prestatore o il cedente può recuperare l’Iva già versata portandola in detrazione (articolo 19 del decreto Iva) e annotando la variazione in diminuzione sul registro degli acquisti.
Il recupero dell’Iva, ha in più occasioni precisato l’Agenzia, non ha tempi illimitati. La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Per quanto riguarda il presupposto della variazione, invece, l’amministrazione, con la risoluzione n. 449/2008, ha chiarito che in caso di scioglimento di un contratto, ai fini di operare la modifica in diminuzione, non occorre l’emissione di un formale atto di accertamento che confermi la causa della fine dell’accordo, mentre ciò che conta è che il motivo e la variazione siano registrati.
Dalla complessa vicenda relativa alla cessione del capitale sociale dell’istante emerge che, rileva l’Agenzia, il Tribunale competente, nel respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo, ha evidenziato che l’istante ha emesso fattura nel 2017 attestando l’avvenuto pagamento della somma ingiunta ma non ha offerto la prova del suo adempimento. Anzi, il contrario si desume dalla diffida ad adempiere e dalla richiesta dell’istante di avere indicazioni sul luogo di consegna dei prototipi. Dunque, il decorso del termine concesso per la consegna del bene con la diffida ad adempiere ha comportato la risoluzione di diritto (articolo 1454 cc) del contratto di vendita dei prototipi, con conseguente obbligo dell’istante alla restituzione del prezzo incamerato.
In conclusione, il presupposto per l’emissione dalla nota di variazione va individuato in tale risoluzione di diritto, avvenuta a seguito della ricezione della diffida e del decorso del termine concesso (maturato il 18 gennaio 2018). Di conseguenza, la nota di variazione poteva essere emessa da tale momento e sino alla presentazione della dichiarazione Iva del relativo anno (entro il 30 aprile 2019).
Permane, pertanto, l’obbligo per l’istante di rettificare eventuali comportamenti difformi.
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