9 Agosto 2021
Servizi della piattaforma vaccini, esenti Iva e con diritto a detrazione
Esenti da Iva, con diritto alla detrazione d’imposta, i servizi di rilascio e gestione della piattaforma nazionale vaccini, erogati in base alla Convenzione stipulata con il Commissario straordinario, da considerarsi come “strettamente connessi” ai vaccini, in quanto servizi funzionali e necessari a consentire l’accesso alle forniture a tutti i cittadini il più rapidamente possibile e, quindi, indispensabili al raggiungimento dell’obiettivo, previsto a livello comunitario, di accelerarne la diffusione contro le infezioni da Covid-19. È questo, in sintesi, il contenuto del principio di diritto n. 12 del 9 agosto 2021.
La legge di bilancio 2021 all’articolo 1, comma 453, ha introdotto un regime di favore temporaneo, applicabile fino al 31 dicembre 2022, che comporta l’esenzione Iva per le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini, con diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e conseguente neutralità per il calcolo del pro-rata.
La norma recepisce la direttiva Ue n. 2020/2020, che concede agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e di vaccini contro il Covid-19, e per i servizi strettamente connessi a questi dispositivi e vaccini. La disposizione unionale traccia il contesto e gli obiettivi di una strategia complessiva, finalizzata a favorire e accelerare la diffusione delle vaccinazioni, a prezzi accessibili, e il più velocemente possibile.
L’Agenzia ricorda di essere intervenuta con la risposta n. 354/2021 in merito alle “prestazioni di servizi strettamente connesse” agli strumenti di diagnostica in vitro per Covid-19 e di aver chiarito, in relazione al comma 452 dell’articolo 1 del Bilancio 2021, che “è ragionevole ritenere incluse in questo ambito le prestazioni aventi ad oggetto l’effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario” (vedi articolo “Tamponi antigenici e test sierologici, cessione esente fino a tutto il 2022”).
Inoltre, con la circolare 26/2020, a proposito delle cessioni gratuite dei beni indicati nell’articolo 124 a favore di uno dei soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, n. 12) del decreto Iva, la disposizione temporanea di maggior favore, che prevede l’esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull’esenzione ordinaria, che determina, invece, un pro-rata di detraibilità.
Delineata la cornice normativa e di prassi di riferimento, l’Agenzia ritiene, in conclusione, che le prestazioni di servizi di rilascio e gestione della piattaforma nazionale vaccini, erogate in base alla Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario, si considerano “strettamente connesse” ai vaccini, in quanto servizi funzionali e necessari a consentire l’accesso alle forniture dei vaccini a tutti i cittadini il più rapidamente possibile e, pertanto, “indispensabili” al raggiungimento dell’obiettivo comunitario di accelerare la loro diffusione contro le infezioni da Covid-19.
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