Normativa e prassi

17 Maggio 2021

Scritture in modalità elettronica, il corretto assolvimento del Bollo

Le regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo per registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici prevedono l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, vale a dire il versamento tramite F24, con il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”. L’imposta, inoltre, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Sono i chiarimenti contenuti nella risposta n. 346 del 17 maggio 2021 dell’Agenzia delle entrate.

In linea generale, precisa l’Agenzia, ai fini civilistici l’articolo 2214 del codice civile prevede l’applicazione del Bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili. In relazione all’assolvimento dell’imposta occorre distinguere se la tenuta di tali libri sia meccanografica con trascrizione su supporto cartaceo o se tali scritture, come nel caso in esame, siano tenute in modalità informatica. Nel primo caso le regole erano contenute nella tabella della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972, che prevedeva l’imposta di bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine o frazione di pagina (32 euro nel caso in cui non sia dovuta la tassa annuale vidimazione), prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine, assolta mediante pagamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, o ai soggetti autorizzati tramite modello F23 con il codice tributo 458T denominato “imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72“.

Nel secondo caso, invece, rappresentato nell’istanza di interpello, le previsioni da applicare sono quelle contenute nell’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”).
Il comma 1 dell’articolo 6 di tale Dm, in sintesi, stabilisce che l’imposta sia versata tramite modello di pagamento F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), con il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo6 del decreto 17 giugno 2014”, istituito con la risoluzione n. 106/2014.
Il successivo comma 2 dell’articolo 6 prevede, inoltre, un pagamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Infine, il successivo comma 3 dispone che tale imposta da versare per i libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Scritture in modalità elettronica, il corretto assolvimento del Bollo

Ultimi articoli

Normativa e prassi 10 Dicembre 2025

Franchigia Iva transfrontaliera: le regole per chi aspira al regime

Verifiche concentrate sulla comunicazione preventiva, sulle soglie di fatturato e sulla comunicazione trimestrale.

Attualità 10 Dicembre 2025

Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali

Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025 L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Attualità 10 Dicembre 2025

Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura

Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.

Normativa e prassi 9 Dicembre 2025

Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”

In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.

torna all'inizio del contenuto