11 Maggio 2021
Cessioni di integratori alimentari, Iva ridotta se c’è il parere dell’Adm
Scontano l’aliquota Iva ridotta le cessioni di un integratore di calcio, come completamento della dieta, e di una vitamina D3 destinata ai bambini. Entrambi i prodotti, infatti, secondo il parere espresso dall’Agenzia delle dogane e monopoli, si classificano come “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 2106 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più specificamente, al codice NC 21069092. Di conseguenza, possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta, nella misura pari al 10%, ai sensi della tabella A, parte III, punto 80), allegata al Dpr n. 633/1972. È in sintesi il contenuto della risposta dell’Agenzia n. 333 dell’11 maggio 2021.
L’Agenzia precisa che gli “integratori alimentari” non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’aliquota Iva ridotta, in quanto si tratta di beni non previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva. L’applicazione dell’imposta in misura agevolata è dunque decisa caso per caso, in base al parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che dopo aver analizzato la composizione li ha ritenuti riconducibili fra i prodotti della Tabella A Parti II, II-bis o III, allegate al decreto Iva.
Nel caso in esame per entrambi i prodotti l’Agenzia delle dogane ha rilasciato il parere tecnico, allegato all’istanza, che ha annoverato gli integratori tra le “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 2106 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più specificatamente, al “codice NC 21069092”, le cui cessioni possono beneficiare dell’aliquota Iva al 10 per cento.
Anche con la risposta n. 334/2021 l’Agenzia precisa che le cessioni di un integratore di proteine concentrate da albume d’uovo arricchito con vitamine e minerali, commercializzato ai gusti neutro, cacao e vaniglia, possano beneficiare dell’Iva al 10 per cento. Nel documento di prassi, un analogo parere tecnico reso dall’Adm stabilisce che il prodotto in questione rientra nelle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” le cui cessioni, quindi, scontano l’aliquota Iva ridotta al 10%, secondo quanto previsto nel n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva.
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