Normativa e prassi

11 Maggio 2021

Acquisto di auto del disabile a carico, Iva al 4% per il padre privo di reddito

Con la risposta n. 335 dell’11 maggio 2021 l’Agenzia chiarisce che per l’applicazione dell’Iva ridotta al 4%, in relazione alla cessione di un’autovettura, il disabile minorenne che non possiede redditi, può considerarsi fiscalmente a carico del padre, anche se questo, a sua volta, risulta privo di reddito. 

Il quesito è di una società che intende vendere un’auto con aliquota Iva agevolata a un minorenne disabile, con grave limitazione alla capacità di deambulare, titolare di reddito inferiore al limite di legge. Il padre del minore è disoccupato, l’ultima Cu di cui dispone è quella relativa a un mese di lavoro svolto nel 2019, che riporta quattro figli a carico per due mesi al 100 per cento.
Il dubbio è se, ai fini dell’agevolazione, il minorenne senza reddito possa essere considerato fiscalmente a carico di un altro soggetto privo di reddito e con quale documentazione ciò sia dimostrabile. In alternativa, la società venditrice chiede la vettura può essere intestata al ragazzo anche se acquistata dal padre.

A introdurre un’imposta scontata per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili con ridotte o impedite capacità motorie è stato l’articolo 1 della legge n. 97/1986. Il beneficio, originariamente destinato soltanto ai possessori di patenti speciali, è stato poi esteso a tutti i cittadini con ridotte o impedite capacità motorie permanenti anche non in possesso di patente speciale, e ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico (articolo 8, comma 3, legge n. 449/1997). Da ultimo, il trattamento agevolato con Iva al 4%, ha trovato la sua collocazione nel decreto Iva (numero 31, Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).
Il beneficio, a norma dell’articolo 30, comma 7 della legge n. 388/2000, spetta anche agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, spetta a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Per usufruire dell’Iva al 4% l’acquirente deve consegnare al venditore la documentazione comprovante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nei quattro anni precedenti non ha acquistato un analogo veicolo agevolato (articolo 1, decreto Mef 16 maggio 1986). Il beneficio, infatti, può essere applicato soltanto una volta in un quadriennio a meno che la vettura non sia stata cancellata dal Pra o sia stato rubato e non ritrovato.

Delineata la cornice normativa, per il caso in esame, l’Agenzia ritiene che sono riscontrabili le condizioni definite dalla norma su richiamata (articolo 8, comma 3, n. 449/1997) relative all’acquisto agevolato da parte del familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Come riferisce lo stesso istante, infatti, dalla Certificazione unica 2020 del papà, il minore risulta a carico del genitore, nel 2019, per due mesi al 100 per cento.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta, oltre alla certificazione della disabilità, il familiare che acquista l’auto e ne risulterà l’intestatario deve portare la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o, in alternativa, un’autocertificazione attestante che il soggetto beneficiario dell’agevolazione è a suo carico. Ai fini Iva, va anche presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che nel quadriennio antecedente l’immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione (risoluzione n. 6/2006).

Riguardo, infine, la possibilità di intestare la vettura al minore, anche qualora il pagamento del veicolo è eseguito dal genitore, l’Agenzia chiarisce che l’intestazione del veicolo va effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile è a carico (risoluzioni n. 6/2006 e n. 4/2007).

Acquisto di auto del disabile a carico, Iva al 4% per il padre privo di reddito

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto