13 Aprile 2021
Cessioni di oro da investimento, per esenzione Iva la forma è rilevante
Nel commercio in oro da investimento l’esenzione Iva vale solo se la vendita riguarda lingotti e placchette con purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800. Mancando tali requisiti il metallo prezioso deve considerarsi oro industriale e non da investimento e la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell’Iva da parte del cessionario, mediante l’applicazione del reverse charge (articolo 17, comma 5, del decreto Iva).
È, in sintesi, il contenuto della consulenza giuridica n. 4 del 13 aprile 2021 con cui l’Agenzia fornisce dei chiarimenti in merito al trattamento Iva delle cessioni di oro da investimento. L’istante, in particolare, chiede se è possibile estendere il beneficio dell’esenzione impositiva anche al metallo presente in altre forme. Il dubbio nasce dalla linea interpretativa del comitato Iva della Commissione europea, a seguito di un quesito sull’oro da investimento posto da un Paese comunitario, nel Working Paper n. 1000 del 19 ottobre 2020, secondo il quale “un bene in oro puro con forma diversa dal lingotto o dalla placchetta non dovrebbe, in linea di principio, impedire che lo stesso rientri nel regime di esenzione IVA; tanto, in quanto, la condizione che deve essere soddisfatta per considerare un bene in oro come oro da investimento, ad esempio con forma rotonda, ovale o irregolare (medaglie, gettoni d’oro ecc.), è rappresentata dal fatto che la particolare forma sia accettata a tutti gli effetti dal mercato di riferimento, nonché la purezza del metallo contenuto nel medesimo bene corrisponda a un titolo aurifero pario superiore a 995 millesimi”.
Considerando che in base alla normativa nazionale la definizione di oro da investimento discende dall’articolo 344 della direttiva n. 2006/112/Ce e l’Organo europeo dichiara che il corretto trattamento fiscale deve far riferimento alla finalità più che alla forma del metallo prezioso, l’istante chiede se per l’esenzione Iva, prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 11, del Dpr n. 633/1972, bisogna tener conto della forma o della finalità di acquisto dell’oro da investimento.
L’Agenzia in merito al quesito posto dal Paese comunitario richiamato nell’interpello, ricorda che i servizi della Commissione europea hanno sottolineato come il regime di esenzione è circoscritto alle sole ipotesi in cui la transazione sia eseguita mediante titoli o altri strumenti finanziari e non vi sia, pertanto, una consegna materiale del metallo e un conseguente consumo dello stesso. In particolare, nella nozione di oro da investimento, la Commissione, sono riconducibili tutti i beni che presentano un’oggettiva composizione in oro, hanno un peso superiore a un grammo, sono accettati nel mercato dell’oro.
In linea di massima, rileva l’Agenzia, secondo quanto espresso dalla Commissione nel citato Working paper, che comunque non ha carattere vincolante, anche le cessioni di oro avente forme diverse dal lingotto o placchetta potrebbero rientrare nel regime di esenzione Iva, in presenza dei requisiti della composizione (purezza pari o superiore ai 995 millesimi), del peso (superiore a un grammo) e ovviamente dell’accettazione da parte del mercato di riferimento.
La stessa Commissione, tuttavia, ricorda l’Agenzia, ha rimesso la questione a un comitato Iva (“In order to treat transactions with the gold sold for investment purposes correctly from the VAT perspective and communally, it is more than desirable to know opinion of the VAT Committee in this matter”) che, tuttavia, non si è ancora espresso.
Di conseguenza, in assenza di indicazioni condivise a livello comunitario, l’Agenzia ritiene che non ci può essere un’interpretazione estensiva del regime di esenzione Iva e che il beneficio resta pertanto circoscritto al solo oro che ha una determinata forma, peso e purezza (quindi lingotti o placchette, di peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi) rappresentato o meno da titoli. Diversamente dovrà essere considerato oro industriale, e non da investimento, la cui cessione è imponibile ai fini Iva con l’applicazione del meccanismo del reverse charge .
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