10 Settembre 2020
Vendita immobile da demolire, per il fisco non è area edificabile
La vendita di due unità immobiliari destinate ad abitazione e di un’area pertinenziale esterna, che l’acquirente, sulla base di idoneo titolo abilitativo, demolirà per la costruzione di un nuovo fabbricato, non può essere qualificata come cessione di terreno edificatorio e tassata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Tuir. È, invece, cessione di fabbricato, con applicazione del relativo trattamento fiscale. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 331 del 10 settembre 2020.
Questo perché, come ha sottolineato la Cassazione in più occasioni, “ai fini dell’imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l’edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione”.
Un’affermazione che ha portato l’Agenzia ad adeguarsi e a cambiare verso. Infatti, con la risoluzione n. 395/2008, aveva chiarito che la vendita a titolo oneroso di fabbricati ubicati in aree oggetto di piani di recupero approvati, è assimilabile alla cessione d terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. In seguito aveva dato applicazione generalizzata a tale principio, riferendolo anche ad altre casistiche, tra cui le cessioni di fabbricati “da demolire”.
Oggi, non trovando conferma nell’orientamento della Corte di legittimità che, da ultimo, con la sentenza n. 5088/2019, ha ulteriormente precisato che “nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile“, non concorda con la soluzione proposta dall’istante.
Questi infatti riteneva che la vendita delle unità immobiliari in argomento, acquisite per successione, e la relativa plusvalenza potessero rientrare nella previsione del citato articolo 67, (comma 1, lettera b)).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia
Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.