Normativa e prassi

31 Luglio 2020

Eccedenza Ires alla controllante: necessario il bilancio consolidato

La cessione delle eccedenze a credito emergenti dalla dichiarazione annuale della partecipata è consentita se sussistono i requisiti del gruppo tra i soggetti che hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato e può essere effettuata anche quando tale obbligo, astrattamente imposto dalla norma, non sia adempiuto perché già assolto da un altro soggetto, a sua volta obbligato, come nel caso di una controllante estera. È, in sintesi, la risposta dell’Agenzia n. 233 del 31 luglio resa nei confronti di un gruppo societario.
 
L’istante è una partecipata in misura paritetica rispettivamente dalla società Beta (50%) e Gamma (50%) e fa capo alla compagnia Delta.
Nonostante sia partecipata nella medesima misura dalle predette società, l’istante è soggetta a consolidamento integralmente da parte di Delta.
Gamma è esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato previsto all’articolo 95 Dlgs n. 209/2005, poiché tale bilancio viene predisposto da Delta e viene depositato presso il registro delle imprese.
 
L’istante, precisando, inoltre, di non avere optato per il consolidato nazionale, di cui all’articolo 117 del Tuir, cui partecipa Gamma in qualità di consolidante, chiede se può cedere alla controllante italiana Gamma  l’eccedenza a credito Ires prodottasi per effetto delle ritenute d’acconto applicate sui proventi corrisposti da Oicr e Sicav (articolo 26-quinquies del Dpr n. 600/1973 e articolo 10-ter della legge n. 77/1983).
 
L’Agenzia, nel formulare il parere, fornisce un dettagliato quadro normativo di riferimento.
Ricorda in primo luogo la disposizione che disciplina la cessione delle eccedenze di imposta in base alla quale “Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440” (articolo 43-ter, comma 1, del Dpr n. 602/1973). Il comma 4, inoltre, prevede che  “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015”.
 
In sostanza è possibile cedere il proprio credito, sia nell’ambito del “gruppo fiscale”, se vi sia una partecipazione di maggioranza, sia nell’ambito del “gruppo civile”, quando le società a capo del gruppo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato (Dlgs n. 127/1991 e Dlgs n. 136/2015).
 
L’Agenzia evidenzia anche, come chiarito dalla risoluzione n. 488/1996, che la cessione delle eccedenze è consentita tra i soggetti che hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato e non tra quelli che ne hanno la mera facoltà. Inoltre, si può ricorrere a tale operazione anche quando l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, astrattamente imposto dalla norma, non sia adempiuto perché già assolto da un altro soggetto, a sua volta obbligato, come nel caso di una controllante estera.
 
Nel caso in esame, l’articolo 95 del Dl n.205/1995 stabilisce che:
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127”.
 
Il successivo articolo 97 prevede a sua volta che:
1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un’impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L’esonero è subordinato alle seguenti circostanze: a) che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati; b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale; c) che l’impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante; d) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata”.
 
Alla luce del quadro normativo delineato l’istante potrà cedere alla controllante le eccedenze Ires emergenti dalla propria dichiarazione annuale, solo se sussistono i requisiti del gruppo indicati dalle disposizioni normative suesposte.

Eccedenza Ires alla controllante: necessario il bilancio consolidato

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