Normativa e prassi

3 Luglio 2018

Stoccaggio prodotti energetici: subito operativi i servizi digitali

Normativa e prassi

Stoccaggio prodotti energetici:
subito operativi i servizi digitali

Sono immediatamente disponibili e vanno utilizzati per la presentazione dell’istanza di autorizzazione e della comunicazione da parte dei soggetti che intendono utilizzare depositi di terzi

Stoccaggio prodotti energetici: |subito operativi i servizi digitali
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli interviene ancora sulla disciplina dello stoccaggio di prodotti energetici presso depositi terzi (“depositi ausiliari”). È stata pubblicata, infatti, la Nota n. 73179 del 2 luglio 2018, con la quale l’Amministrazione ha impartito le istruzioni operative per l’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti tenuti all’adempimento dei nuovi obblighi previsti dal regime abilitativo introdotto dalla legge di bilancio 2018.
Quest’ultima, infatti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’evasione e le frodi Iva nel settore dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi ha previsto che coloro che vogliono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi (traders) devono essere identificati e monitorati dall’Amministrazione finanziaria, e, in particolare, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017).

Con il decreto 12 aprile 2018 sono state dettate le disposizioni attuative del nuovo regime (vedi “Stoccaggio di prodotti energetici: è stato firmato il decreto attuativo).
Le disposizioni del decreto stabiliscono che:

  • prima di dare avvio all’attività di stoccaggio presso depositi di terzi, i traders devono presentare un’apposita istanza di autorizzazione al competente ufficio delle Dogane; l’autorizzazione è valida due anni e deve essere associata a un codice identificativo univoco
  • i traders che sono già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici, in luogo della richiesta di autorizzazione, devono trasmettere, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio, una comunicazione telematica all’ufficio delle Dogane competente; la comunicazione è valida un anno e deve essere associata a un codice identificativo univoco
  • inoltre, per poter procedere all’attività di stoccaggio dei prodotti, è altresì necessario che il trader ottenga dal depositario autorizzato o del destinatario registrato, presso cui intende stoccare i prodotti, uno specifico atto di assenso; solo dopo averlo ricevuto, l’attività di stoccaggio potrà essere legittimamente effettuata
  • infine, i traders devono redigere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario; il riepilogo deve essere trasmesso mensilmente, all’ufficio delle Dogane che ha rilasciato l’autorizzazione (entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui il riepilogo si riferisce) ovvero all’ufficio delle Dogane a cui è stata trasmessa la comunicazione, entro il mese successivo all’anno di riferimento.

Recentemente, l’Agenzia delle dogane, con la Nota n. 71725 del 27 giugno 2018, ha esaminato il contenuto del decreto, fornendo chiarimenti, in particolare, sui prodotti energetici interessati, sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni e sulla gestione del periodo transitorio (vedi “Stoccaggio di prodotti energetici: arrivano i chiarimenti delle Dogane”).

I servizi a disposizione dei traders
I servizi predisposti dall’Agenzia delle dogane sono immediatamente disponibili e consentono di eseguire le seguenti operazioni:

  • presentazione e gestione dell’istanza di autorizzazione (compilazione dell’istanza)
  • gestione della comunicazione (compilazione della comunicazione almeno 30 giorni prima di iniziare l’attività di stoccaggio)
  • ricerca istanze e comunicazioni (visualizzazione dell’elenco delle proprie istanze e/o comunicazioni, ottenendo informazioni sul relativo stato di lavorazione)
  • gestione atto di assenso (i depositari/destinatari ricercano le informazioni correlate al codice identificativo di un trader per l’eventuale rilascio dell’atto di assenso)
  • ricerca atto di assenso (il depositario/destinatario può visualizzare l’elenco dei propri atti di assenso).

Gennaro Napolitano

pubblicato Martedì 3 Luglio 2018

Stoccaggio prodotti energetici: subito operativi i servizi digitali

Ultimi articoli

Normativa e prassi 29 Gennaio 2026

Dati rilevanti per gli Isa 2026 e attività soggette a revisione

Le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione Ateco in vigore dal 1° gennaio 2025 Individuati i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2026 che contribuenti devono dichiarare al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, in linea con quanto stabilito dall’articolo 9-bis, comma 4, del Dl n.

Attualità 29 Gennaio 2026

Iva 2026: pronti i software per compilare e controllare

Dopo la pubblicazione dei modelli, ordinario e base, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito i pacchetti informatici per effettuare tutte le operazioni legate agli adempimenti Solo poche domande per scoprire il modello Iva, da presentare in via autonoma, più adatto alle proprie esigenze e avere a disposizione i giusti quadri da compilare.

Attualità 29 Gennaio 2026

Credito d’imposta Transizione 4.0: tre faq per F24 a prova di scarto

La corretta compilazione del modello di pagamento è un passaggio decisivo per fruire senza intoppi dell’agevolazione fiscale prevista per investimenti in determinati beni strumentali L’Agenzia delle entrate risponde ai dubbi ricorrenti segnalati dalle imprese, soprattutto riguardo all’indicazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati, previsto dall’articolo 1, comma 1057-bis, legge n.

Attualità 29 Gennaio 2026

5 per mille 2026, online l’elenco permanente 2026

A seguito della soppressione dal 1° gennaio 2026 dell’Anagrafe delle Onlus, tali organizzazioni, per mantenere l’accesso al contributo dovranno chiedere l’iscrizione al Runts entro il 31 marzo È disponibile da oggi, nell’area tematica del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata all’agevolazione, l’elenco permanente degli iscritti alla ripartizione del 5 per mille 2026.

torna all'inizio del contenuto