20 Marzo 2017
Cessione di bovini e suini vivi: Iva più leggera per un altro anno
Normativa e prassi
Cessione di bovini e suini vivi:
Iva più leggera per un altro anno
Gli imprenditori agricoli che applicano il regime speciale possono determinare l’imposta detraibile utilizzando le stesse percentuali di compensazione stabilite per l’anno 2016
Per queste ultime, dunque, il decreto 27 gennaio 2017 del Mef, di concerto con il Mipaaf (pubblicato sulla GU n. 64 di venerdì 17 marzo), dando operatività alla disposizione contenuta nella legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 45, legge 232/2016), ribadisce, per un altro anno, le misure, rispettivamente, del 7,65 e del 7,95 per cento.
I contribuenti interessati sono gli imprenditori agricoli in regime speciale (articolo 34, Dpr 633/1972), i quali non detraggono in maniera analitica l’imposta pagata ai fornitori, ma determinano l’Iva detraibile forfetariamente, applicando le percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni effettuate.
Le stesse percentuali, inoltre, assumono anche la funzione di aliquote Iva per le cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati (quelli con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 7mila euro) e nei passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa quando entrambi i soggetti (il socio e la cooperativa) applicano il regime speciale Iva.
r.fo.
pubblicato Lunedì 20 Marzo 2017
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