28 Febbraio 2017
Ricorso, notifica e altro ancora:l’Avvocato dello Stato fa da sé
Giurisprudenza
Ricorso, notifica e altro ancora:
l’Avvocato dello Stato fa da sé
Deve solo dotarsi di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, senza dover peraltro prevedere altre specifiche modalità di consegna tramite il servizio postale
È legittima la notificazione del ricorso per cassazione eseguita direttamente dall’Avvocatura dello Stato a mezzo del servizio postale secondo la disciplina delle raccomandate “per atti giudiziari” di cui alla legge 890/1982.
Così ha concluso la suprema Corte, con l’ordinanza n. 4459 del 21 febbraio 2017, in cui è stato altresì ribadito che gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni di rappresentanza e difesa dell’Agenzia delle Entrate senza bisogno di mandato.
La vicenda processuale
Nell’ambito di un contenzioso concernente un avviso di accertamento emesso a carico di una società a ristretta base sociale, la Commissione tributaria regionale di Ancona emetteva sentenza favorevole al contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, proponeva ricorso in sede di legittimità, cui la parte privata resisteva con controricorso, nel quale sollevava due eccezioni preliminari.
Con la prima, chiedeva una dichiarazione di inammissibilità del gravame per asserito difetto di legittimazione dell’Avvocatura, in mancanza di preventiva procura scritta, a difendere l’amministrazione parte del giudizio; con la seconda doglianza, affermava l’inesistenza o comunque la nullità della notifica eseguita direttamente dall’Organo legale a mezzo del servizio postale, in quanto – a suo dire – mancante di specifica procura attributiva del relativo potere.
La pronuncia della Corte
Sulla prima eccezione del controricorso, i giudici di legittimità hanno ricordato che le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del Testo unico approvato con regio decreto 1611/1933.
In base a questa norma, spiega la Corte, la rappresentanza e la difesa sono assunte dall’Avvocatura in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto d’interessi con lo Stato o con le Regioni, non essendo nemmeno richiesto il conferimento di apposita procura, trovando applicazione l’articolo 1 del citato Testo unico, secondo il quale gli Avvocati dello Stato “esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Cass., S.U. 15/11/2005, n. 23020; Sez. V, 12/02/2010, n. 3427 e 16/05/2007, n. 11227)”.
Con riguardo all’eccepito vizio della notificazione del ricorso di legittimità, i togati di piazza Cavour hanno invece osservato che l’articolo 55 della legge 69/2009, nel consentire all’Avvocatura dello Stato di “eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53”, precisa soltanto che l’Avvocatura generale e ciascuna Avvocatura distrettuale devono dotarsi di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente, senza peraltro prevedere altre specifiche modalità di esecuzione delle notifiche a mezzo del servizio postale.
Per questo motivo, spiega la pronuncia in esame, “per quanto non espressamente disposto si applicano le disposizioni della L. 21 gennaio 1994, n. 53, e dunque anche l’art. 3, comma 3, che dispone che ”.
Date queste premesse, la Corte ha, quindi, riconosciuto la piena ritualità della notifica del ricorso per cassazione eseguita dall’Organo legale mediante spedizione postale dell’atto, respingendo l’eccezione della controparte, e ha accolto (anche con riguardo ai profili di merito) il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa per l’eventuale prosieguo alla medesima Ctr delle Marche, in diversa composizione.
Osservazioni
In merito al profilo della legittimazione processuale dell’Avvocatura, nella circolare 27/2010 è stato chiarito che, nelle ipotesi in cui gli uffici non possono stare in giudizio direttamente mediante propri dipendenti (come, ad esempio, dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali), la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia è affidata in via organica ed esclusiva all’Avvocatura dello Stato, in virtù del “patrocinio autorizzato”, previsto dall’articolo 43, primo comma, del regio decreto 1611/1933, in combinato disposto con gli articoli 72 del Dlgs 300/1999 e 20, comma 3, del Dpr 107/2001. Le modalità di cooperazione fra Agenzia e Avvocatura sono disciplinate da un “protocollo d’intesa” privo di rilevanza esterna.
Sulla circostanza che, ai fini dell’esercizio del patrocinio, non è necessario il conferimento di specifica procura all’Organo legale, la pronuncia ha ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, nn. 25679, 12584 e 7228 del 2016).
Per quanto concerne, invece, il profilo della notifica, nella circolare 17/2010, è stato osservato che l’articolo 55 della legge 69/2009 ha modificato la disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell’Avvocatura dello Stato, alla quale è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate previste per gli avvocati del libero foro dalla legge 53/1994. Allo scopo, è prevista l’istituzione per ciascuna Avvocatura di un registro cronologico, numerato e vidimato ai sensi di legge.
In virtù di tale generale rinvio, gli Avvocati dello Stato possono pertanto provvedere alla notifica degli atti del processo anche a mezzo del servizio postale secondo le modalità previste dalla legge 890/1982 (articolo 1 della legge 53/1994), utilizzando speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta (successivo articolo 2).
In questi casi (articolo 3), il notificante deve tra l’altro: (a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; (b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; (c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico.
Di rilievo, l’articolo 6 della legge 53/1994, ove si precisa che l’Avvocato che compila la relazione di cui al precedente articolo 3 “è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”, ragion per cui eventuali contestazioni della veridicità di quanto attestato devono essere fatte valere a mezzo querela di falso (cfr Cassazione, n. 20243/2015).
Per completezza, si ricorda che, in applicazione di un principio di diritto vivente, la suprema Corte ha altresì chiarito che, anche in caso di trasmissione postale dell’atto su iniziativa dell’Avvocato dello Stato, opera la regola generale di anticipazione degli effetti della notifica al momento della spedizione, con la conseguenza, quindi, che la tempestività dell’atto va verificata con riguardo al giorno in cui questo è stato consegnato dall’Avvocato all’ufficio postale (cfr Cassazione, nn. 2104/2017 e 14112/2016).
Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 7 Marzo 2017
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