15 Ottobre 2026
Redditi di lavoro autonomo e pensioni entro il 2 novembre la comunicazione
L’Istituto nazionale di previdenza riepiloga chi deve trasmettere i dati relativi al lavoro autonomo svolto nel 2025, le eccezioni previste dalla normativa e le procedure da seguire online
Si avvicina la scadenza del 2 novembre 2026 per i pensionati che nel 2025 hanno percepito redditi da lavoro autonomo e sono soggetti alle regole sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro (articolo 10, Dlgs 503/1992). Con il messaggio pubblicato oggi, 15 ottobre 2026, l’Inps richiama gli interessati all’obbligo di comunicare all’Istituto, entro tale data, i compensi percepiti nell’anno precedente e ne riepiloga le modalità, i casi di esclusione e le conseguenze in caso di omissione. Il termine coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2026.
Gli esclusi
L’obbligo dichiarativo non riguarda tutti i pensionati, sono esclusi i titolari di trattamenti già pienamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Tra questi figurano i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994, i beneficiari di pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, i percettori di pensione di anzianità o prepensionamento integralmente cumulabili e i titolari di pensione o assegno di invalidità con almeno 40 anni di contribuzione.
Le deroghe
Tutti gli altri pensionati devono dichiarare all’Istituto entro il 2 novembre i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2025, salvo alcune eccezioni. La normativa, infatti, prevede dei casi particolari in cui i redditi non rilevano ai fini del cumulo, come quelli derivanti da attività socialmente utili, le indennità degli amministratori locali, le indennità connesse a cariche elettive, i compensi dei giudici tributari e le remunerazioni dei sacerdoti. Viene inoltre precisato che i titolari di pensione o assegno di invalidità non sono soggetti al divieto di cumulo se nel 2025 hanno percepito redditi autonomi non superiori a 7.844,20 euro.
Regole ad hoc per alcuni pensionati
L’Inps fornisce poi indicazioni specifiche per i pensionati della Gestione dipendenti pubblici, per gli iscritti all’Inpgi, per i lavoratori sportivi e per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, chiarendo quando i relativi compensi assumono rilevanza ai fini del cumulo pensione-reddito.
Istruzioni pratiche
L’Inps ricorda che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali, mentre gli eventuali redditi d’impresa vanno indicati al netto anche delle perdite deducibili riferite al medesimo periodo d’imposta.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio “RED Precompilato”, accessibile dal sito dell’Istituto tramite identità digitale (Spid almeno di livello 2, Cns, Cie di livello 3 o eIDAS).
Una volta autenticato tramite identità digitale, il pensionato può accedere al servizio online “RED Precompilato”, disponibile sul sito dell’Istituto digitando nel motore di ricerca la voce “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”. Nella successiva schermata dovrà selezionare la campagna di riferimento “Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025”.
Il messaggio richiama inoltre il regime sanzionatorio previsto in caso di omissione della dichiarazione: il pensionato è tenuto a versare una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la comunicazione, importo che può essere recuperato direttamente sulle rate di pensione.
Dichiarazione preventiva
Il documento ricorda infine che i soggetti interessati devono presentare anche una dichiarazione preventiva dei redditi da lavoro autonomo che prevedono di conseguire nel 2026, sulla cui base l’ente previdenziale effettua le trattenute provvisorie successivamente conguagliate con i redditi effettivamente percepiti. È, inoltre, precisato che le dichiarazioni devono essere presentate anche in assenza di variazioni rispetto a quelle già comunicate e che i redditi vanno indicati distinguendo i singoli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a preventivo” saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026, resa a consuntivo nel 2027.
Fonte: FiscoOggi
Ultimi articoli
Normativa e prassi 16 Ottobre 2026
Economia circolare, arriva il codice per il bonus sugli imballaggi green
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Con la risoluzione n.
Normativa e prassi 16 Ottobre 2026
Per il nuovo iper-ammortamento è scattato l’adempimento conclusivo
Da ieri, le imprese che hanno effettuato gli investimenti agevolati possono trasmettere le informazioni relative al completamento degli stessi per usufruire dei previsti benefici fiscali Si completa il percorso di accesso agli iper-ammortamenti previsti dall’articolo 1, comma 427, della legge n.
Attualità 16 Ottobre 2026
Catasto e registri immobiliari, a Ragusa un workshop internazionale
Si è tenuto questa settimana un incontro a più giornate promosso dall’International federation of surveyors, che ha riunito amministrazioni, professionisti e mondo della ricerca Dal 13 al 16 ottobre 2026, Ragusa ha ospitato il workshop e la conferenza scientifica internazionale promossi dalla Commission 9 della Fig (International Federation of Surveyors), insieme a università, istituzioni accademiche e organizzazioni professionali europee.
Normativa e prassi 16 Ottobre 2026
Ok al regime dei pensionati esteri per l’erede che si trasferisce in Italia
Ai fini del trattamento Irpef agevolativo, ciò che realmente conta non è il cambiamento del beneficiario, ma la funzione previdenziale del rapporto da cui le somme traggono origine La cittadina italiana residente all’estero che percepisce un trattamento pensionistico statunitense Individual retirement account (Ira) ereditato dal padre, residente negli Stati Uniti d’America, può accedere al regime fiscale agevolato opzionale previsto dall’articolo 24-ter del Tuir in caso di trasferimento della residenza in Italia.