24 Settembre 2026
Decreto Omnibus e reddito d’impresa: i costi delle operazioni pagate in azioni
Tra le discipline fiscali ritoccate dal decreto di agosto anche la deduzione dei componenti negativi connessi a questo tipo di movimenti, di cui vengono rivisti la determinazione e l’ambito applicativo
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2026 ha introdotto norme che modificano alcune regole sulla determinazione del reddito d’impresa, introducendo a regime disposizioni di varia natura. In parte, le novità riguardano fattispecie già disciplinate dalla legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199/2025). Tuttavia, le modifiche avevano effetti limitati al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Un intervento di modifica riguarda il tema della deduzione dei componenti negativi correlati alla rilevazione delle operazioni con pagamento basato su azioni.
La deduzione di oneri connessi alle operazioni con pagamento basato su azioni
L’articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo è intervenuto sull’articolo 95, comma 6-bis del Tuir, razionalizzando la disciplina di deducibilità dei componenti negativi correlati alle operazioni con pagamento basato su azioni, secondo le regole contabili internazionali contenute nell’Ifrs (International Financial Reporting Standard) 2.
In particolare, la disposizione stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o all’atto di estinzione della relativa passività; in tale momento sono, inoltre, riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.
Sul tema, l’articolo 1, comma 131, lettera b) della legge di bilancio 2026 aveva esteso il criterio già introdotto dalla legge di bilancio 2025 all’articolo 95, comma 6-bis del Tuir per il pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale, che lega la deducibilità degli oneri del piano di stock option al momento dell’assegnazione effettiva degli strumenti finanziari ai beneficiari anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (stock option o stock grant cash settled).
L’articolo 5 in esame razionalizza e precisa alcuni aspetti della disciplina.
Più precisamente, la disposizione trova applicazione nei confronti di tutte le tipologie di operazioni con pagamenti basati su azioni proprie, anche se emesse da altre società del gruppo. Come chiarito nella relazione illustrativa, si tratta delle operazioni aventi a oggetto opzioni su azioni (stock option), assegnazione gratuita di azioni (stock grant), o altri strumenti finanziari (phantom stock) che determinano la rilevazione nel conto economico dei relativi oneri connessi.
La disposizione, inoltre, si applica in presenza di componenti negativi rilevati nel conto economico in base all’Ifrs 2, anche qualora tale principio sia applicato dai soggetti che adottano i principi contabili nazionali (in ragione di quanto previsto nell’Oic 11).
In tali situazioni, come detto, la deducibilità degli oneri connessi all’operazione spetta al momento in cui avviene il trasferimento “giuridico” della titolarità delle opzioni o dei titoli ai beneficiari, ossia quando gli strumenti finanziari o i diritti sono consegnati o attribuiti ai beneficiari.
Con riferimento, invece, alla determinazione dell’onere deducibile, il limite alla deduzione è determinato in base al rapporto percentuale tra le opzioni esercitate dai beneficiari delle operazioni in esame e il numero delle stesse opzioni che hanno concorso alla formazione dell’onere rilevato medio tempore nel conto economico. Si tratta di un limite espressamente indicato nel testo della nuova disposizione, che – come chiarito nella relazione illustrativa – era implicitamente operativo anche in vigenza delle disposizioni contenute nell’articolo 96, comma 5-bis, del Tuir (cfr. relazione illustrativa articolo 1, comma 862, della legge n. 207/2024, legge di bilancio 2025).
Ovviamente, nel caso delle cosiddette stock grant, in assenza di opzioni da esercitare, l’onere deducibile è correlato all’ammontare complessivo delle opzioni attribuite ai beneficiari.
Occorre ricordare, inoltre, che alcune variazioni delle condizioni del piano riducono l’ammontare complessivo dell’onere rilevato medio tempore nel conto economico (si pensi, ad esempio, alla permanenza o meno in servizio del beneficiario lungo la durata dell’operazione). Pertanto, le rettifiche che subisce l’onere stimato al momento di avvio del piano incidono anche sull’ammontare massimo deducibile.
La disposizione stabilisce, infine, che, quando i diritti in esame sono consegnati o attribuiti ai beneficiari, gli eventuali maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo, i cui strumenti rappresentativi di capitale vengono assegnati nell’ambito dell’operazione, rilevano anche ai fini fiscali.
Il differimento della rilevanza dei componenti di reddito in esame opera a partire dalle operazioni deliberate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, prescindendo, dunque, dal momento della rilevazione dei relativi oneri nel conto economico.
La norma in esame, come precisato nella relazione illustrativa, non trova applicazione ai fini Irap, ove restano valide le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni così come rilevate in bilancio.
Sulle disposizioni del decreto Omnibus sono disponibili anche i seguenti approfondimenti:
Fonte: FiscoOggi
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