Normativa e prassi

22 Settembre 2026

Imprese esercenti l’attività di pesca: il codice per il credito d’imposta

Consente di utilizzare il contributo straordinario riconosciuto per compensare i maggiori oneri derivanti dall’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i veicoli aziendali

Istituito il codice tributo “7080” per consentire alle imprese esercenti l’attività di pesca di utilizzare il credito d’imposta introdotto per compensare i maggiori costi sostenuti per il gasolio e la benzina destinati ai mezzi aziendali. L’agevolazione si riferisce agli acquisti effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 e consiste in un contributo pari al 20% della spesa sostenuta, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2026. La novità arriva con la risoluzione n. 32 del 22 settembre 2026.

Il credito d’imposta, introdotto con l’articolo 4 del Dl n. 33/2026, è utilizzabile entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare con i servizi telematici dell’Agenzia. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale.

Per consentire l’utilizzo del credito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione odierna istituisce il seguente codice tributo:

• “7080” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto di carburante – articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” va inserito l’anno di sostenimento della spesa, nel ormato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

L’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che l’ammontare del credito non superi l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello.


Fonte: FiscoOggi

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