Normativa e prassi

16 Settembre 2026

Imposta successioni e donazioni, introdotti nuovi codici tributo

New entry anche per i versamenti dovuti a seguito di avvisi di liquidazione con riguardo alle tasse per i servizi ipotecari e catastali e per le attività di controllo e di conciliazione

Si amplia il sistema dei codici tributo utilizzabili nel modello F24 per il pagamento delle somme collegate alle dichiarazioni di successione, agli atti di donazione e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali. La risoluzione n. 30/2026 introduce, in particolare, nuove causali per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attività di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie.  

L’intervento completa il quadro già delineato dalle risoluzioni nn. 16/2016 e 2/2025, relative ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione, e dalla risoluzione n. 35/2024 per le somme dovute sulla registrazione degli atti, a seguito delle attività di controllo, conciliazione, ravvedimento e riliquidazione dell’imposta.  

Eredità e perdita dei benefici “prima casa”
Un primo gruppo di codici, compreso tra A252 e A259, riguarda le somme richieste con avviso di liquidazione a seguito della decadenza dai benefici “prima casa” applicati in sede di dichiarazione di successione.

Le nuove causali consentono di versare l’imposta complementare e le altre somme dovute quando l’atto è stato emesso in seguito a un’istanza del contribuente, presentata per la revoca della dichiarazione d’intenti e di ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.  

In dettaglio, i codici sono:

  • “A252” denominato “Successioni – Imposta di successione e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
  • “A253” denominato “Successioni – Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
  • “A254” denominato “Successioni – Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
  • “A255” denominato “Successioni – Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
  • “A256” denominato “Successioni – Sanzione imposta di successione – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”
  • “A257” denominato “Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”
  • “A258” denominato “Successioni – Sanzione imposta di bollo – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”
  • “A259” denominato “Successioni – Tributi speciali e compensi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”.

I codici devono essere riportati nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” devono essere inseriti i dati indicati nell’atto emesso dall’ufficio. L’anno va espresso nel formato a quattro cifre.  

Nella sezione “Contribuente” vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il codice fiscale del defunto trova posto nel campo dedicato al coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, insieme al codice identificativo “08”.

Atti di liberalità e servizi immobiliari
Per i versamenti dell’imposta complementare correlata all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali in relazione alla registrazione di atti  sono istituiti i codici da A260 ad A263. Anche in questo caso, si tratta di somme richieste con avviso di liquidazione notificato a seguito di un’istanza del contribuente, nelle ipotesi di revoca d’intenti e di ravvedimento operoso.

  • “A260” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
  • “A261” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”
  • “A262” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e revoca d’intenti”
  • “A263” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997”.

Anche queste causali vanno esposte nella sezione “Erario”, indicando gli estremi riportati nell’atto dell’ufficio.

Controlli, adesione e conciliazione
La seconda parte della risoluzione interessa le somme dovute in seguito alle attività di controllo e di conciliazione riguardanti l’imposta sulle donazioni e le tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti. I codici sono differenziati in base allo strumento utilizzato per definire la posizione fiscale.

  • “A264” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Omessa impugnazione”
  • “A265” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Omessa impugnazione”
  • “A266” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali -Omessa impugnazione”
  • “A267” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”
  • “A283” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”
  • “A284” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione”
  • “A268” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Definizione delle sole sanzioni”
  • “A269” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni”
  • “A270” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni”
  • “A271” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Accertamento con adesione”
  • “A272” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Accertamento con adesione”;
  • “A273” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”
  • “A274” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”
  • “A275” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”
  • “A276” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione”
  • “A277” denominato “Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Conciliazione”
  • “A278” denominato “Sanzione imposta sulle donazioni – Conciliazione”
  • “A279” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”
  • “A280” denominato “Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”
  • “A281” denominato “Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali -Conciliazione”;
  • “A282” denominato “Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione”.

Le indicazioni per compilare la delega
Tutti i codici relativi alle attività di controllo, all’adesione e alla conciliazione vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito. Il contribuente deve riportare il codice dell’ufficio, quello dell’atto e l’anno di riferimento risultanti dal documento ricevuto.  

Per i codici A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284, riguardanti somme collegate a una successione, occorre compilare anche i dati dell’erede. Il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell’apposito campo insieme al codice identificativo“08”.  

Resta invariata, infine, la causale da utilizzare per le spese di notificazione degli atti emessi dagli uffici. Il pagamento va eseguito con il codice tributo “9400”, denominato “Spese di notifica per atti impositivi”.


Fonte: FiscoOggi

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