Analisi e commenti

29 Luglio 2026

Pubblicato in versione definitiva l’Oic 5 – Bilanci di liquidazione

Il principio contabile è stato ulteriormente perfezionato, in particolare sono stati riconsiderati alcuni elementi in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa

Disponibile, sul sito dell’Organismo italiano di contabilità (Oic), la versione finale aggiornata dell’Oic 5. Il principio contabile Oic 5, standard nazionale che disciplina i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria, è stato profondamente innovato.

La nuova versione entrerà in vigore a partire dal 2027, con possibilità di applicazione anticipata già ai bilanci 2026.

Nell’ambito delle indagini empiriche condotte durante il progetto di revisione del principio contabile, è emerso che l’Oic 5 non trovasse piena applicazione tra gli operatori. In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo risultava inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo fosse superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori. Inoltre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione risultavano di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.

Alla luce di tali criticità, sono stati riconsiderati gli elementi maggiormente critici dell’Oic 5 5, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa.

Il nuovo principio contabile prevede, come criterio generale di valutazione delle attività, il minore tra il costo e il valore di realizzo. Tuttavia, accogliendo le osservazioni formulate durante la consultazione pubblica, il principio prevede la possibilità di una deroga: le attività possono essere iscritte al valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile, quando ricorrono specifiche condizioni che assicurano il buon esito dell’operazione (quando la vendita è sostanzialmente certa, il prezzo è attendibilmente determinabile e il realizzo è imminente).

Sempre al fine di agevolare gli operatori, il nuovo principio non richiede di stimare il fondo per costi e oneri di liquidazione, ma di valutare la presenza di eventuali contratti onerosi, in linea con quanto normalmente richiesto dall’Oic 31 per la stima dei fondi rischi e oneri.

Sono inoltre previsti schemi di bilancio più aderenti alla finalità liquidatoria, in quanto l’obiettivo non è rappresentare un’impresa destinata a proseguire la propria attività, bensì evidenziare la capacità di realizzare le attività e di estinguere le passività nel corso della procedura di liquidazione. A tal fine: nel conto economico, sono state introdotte delle voci ad hoc relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione e nello stato patrimoniale è stata eliminata la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Qualora sia prevista la continuazione, anche solo parziale, dell’attività d’impresa, continuano invece ad applicarsi gli schemi ordinari di bilancio, integrati con specifiche voci dell’attivo dello stato patrimoniale, finalizzate a distinguere le attività destinate alla liquidazione da quelle riferibili alla gestione in continuità.

Inoltre, in un’ottica di semplificazione, le società di minori dimensioni potranno continuare a utilizzare gli schemi di bilancio ordinario in alternativa a quelli di liquidazione, così da evitare l’introduzione di ulteriori oneri aggiuntivi.

Seguendo un approccio molto pratico, le appendici del nuovo Oic 5 mettono a disposizione schemi di bilancio e informazioni da utilizzare nelle diverse situazioni di liquidazione.

Poiché gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, semplificati e adattati alla fase di liquidazione, non sono sufficienti da soli a rappresentare le caratteristiche della procedura e le scelte del liquidatore, fondamentale, nel nuovo principio contabile, è il ruolo della nota integrativa, dove i liquidatori illustreranno le prospettive della liquidazione, fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sulla loro adeguatezza a soddisfare le obbligazioni previste dalla liquidazione.


Fonte: FiscoOggi

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