Normativa e prassi

11 Febbraio 2026

Acquisto del veicolo adattato, con patente speciale l’Iva è al 4%

L’aliquota agevolata non è legata al possesso di una certificazione, ma alla presenza di un documento di guida che contenga l’indicazione degli adattamenti del mezzo necessari

Per accedere all’aliquota Iva agevolata del 4% sull’acquisto di un veicolo adattato per la guida di una persona con disabilità è sufficiente avere una patente speciale rilasciata dalla Commissione medica locale provvista dell’indicazione dei codici di adattamento del veicolo. Non è invece necessario il possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/1992. L’agevolazione spetta infatti ai soggetti con ridotte capacità motorie permanenti quando la patente speciale riporta gli adattamenti prescritti per la guida. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 35 dell’11 febbraio 2026.

A chiedere chiarimenti sul tema è un contribuente titolare di patente speciale di categoria Bs, rilasciata dalla commissione medica locale, nella quale sono indicati gli adattamenti necessari alla guida. Il contribuente non è in possesso di certificazione di handicap o invalidità ai sensi della legge 104/1992 e chiede se tale circostanza precluda l’accesso all’aliquota ridotta.

La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia, innanzitutto, ricostruisce il contesto normativo di riferimento. L’articolo 1-bis del Dl  n.121/2021 stabilisce che per i soggetti con ridotte capacità motorie permanenti, la patente speciale che riporta gli adattamenti prescritti costituisce documento idoneo a comprovare la condizione richiesta per l’agevolazione fiscale per l’acquisto di un veicolo. Inoltre, il Dm del 16 maggio 1986, individua gli adattamenti tecnici rilevanti ai fini dell’agevolazione e definisce che essi possono essere anche di serie, purché prescritti dalla commissione medica locale e riportati in patente. La disciplina della patente speciale per le persone con disabilità trova il suo fondamento nel codice della strada. Al riguardo, l’articolo 116, comma 4 dispone che «I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida  di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. […]». All’ articolo 119 del codice è previsto che: «L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della  unità  sanitaria  locale  territorialmente  competente, cui  sono  attribuite funzioni in materia medico legale»  o  di altro medico  come individuato dalla medesima disposizione (comma 2).

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 40/2023, ha chiarito che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti abilitati alla guida possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4% presentando la seguente documentazione:

  • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del codice della strada
  • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

In conclusione, la riduzione dell’aliquota non è legata a alla presentazione di una certificazione della disabilità.

Acquisto del veicolo adattato, con patente speciale l’Iva è al 4%

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