16 Febbraio 2024
Art-bonus negato ai finanziatori della fondazione “intermediaria”
Le erogazioni liberali ricevute in denaro dall’ente filantropico, che promuove iniziative a favore di una fondazione teatrale, per il sostegno delle sue attività, non possono beneficiare dell’Art-bonus. Si tratta, infatti, di elargizioni destinate indirettamente al sostegno del teatro, che, come tale, è la sola fondazione a poter ricevere contributi ammissibili al beneficio fiscale.
Così conclude l’Agenzia nella risposta n. 44 del 16 febbraio 2024, dopo aver acquisito il parere del ministero della Cultura, competente in materia.
In estrema sintesi, l’istante, una fondazione di diritto privato iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), che svolge una serie di attività senza scopo di lucro, tra cui quelle descritte, chiede se può essere ricondotto tra gli “istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, con la conseguente possibilità, per coloro che effettuano erogazioni liberali in danaro, finalizzate a sostenere le proprie iniziative e progetti, di fruire del credito d’imposta in argomento (articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83/2014).
Per giungere a una definizione condivisa della questione, l’Agenzia delle entrate, come anticipato, ha acquisito il parere del competente Ministero della cultura – che riportiamo integralmente – il quale ha ritenuto che le erogazioni liberali ricevute in denaro dall’istante, per il sostegno delle sue attività non possano beneficiare dell’Art-bonus “in quanto trattasi di erogazioni liberali destinate indirettamente al sostegno della Fondazione Teatro e come tale destinataria di contributi ammissibili al beneficio fiscale in parola. La risposta è negativa per le considerazioni che seguono. Sebbene la Fondazione Teatro possa considerarsi anche l’unico beneficiario delle iniziative promosse dall’Istante, non è possibile giungere all’immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell’Istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della Fondazione Teatro.
La Fondazione Teatro è sì il beneficiario delle attività poste in essere dall’Istante e finanziate con le erogazioni dei donatori, tuttavia, le due fondazioni restano soggetti distinti e autonomi. Né tantomeno le attività poste in essere statutariamente dall’Istante possono ricondursi a mera attività di intermediazione tra donatori e beneficiario finale. Pertanto, le erogazioni effettuate dai donatori nei confronti dell’Istante non possono considerarsi erogazioni liberali destinate a sostenere la Fondazione Teatro”.
Lo stesso ministero, in relazione alla risposta richiamata dall’istante, che porterebbe acqua al suo mulino (la n. 164/2021 – vedi articolo “Al finanziamento nulla in cambio: è erogazione liberale da Art-bonus”), afferma che la stessa non si addice al caso, in quanto “ciò che rileva nel caso di specie è la questione attinente alla possibilità di assimilare i contributi erogati nei confronti di un ente, di per sé estraneo all’ambito oggettivo di applicabilità dell’Art bonus, ai contributi erogati nei confronti di un altro ente che, diversamente, risulta essere idoneo all’applicabilità del beneficio in parola. Al contrario, nella richiamata istanza di interpello veniva espresso il principio generale secondo cui ”le erogazioni liberali destinate da una fondazione al sostegno di un’attività concertistica e corale di un’associazione sono ammissibili al beneficio Art Bonus”. E infatti, lo stesso Istante ha ben chiara tale circostanza, dal momento in cui afferma che ”la Fondazione, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate a sostegno dell’attività del Teatro […] avrebbe potuto essa stessa beneficiare del credito d’imposta (cd. Artbonus) di cui all’articolo 1 del D.L. 31 maggio 2014, n.83.” Pertanto, «non si ravvedono ragioni a sostegno della tesi per cui l’Istante dovrebbe beneficiare del credito d’imposta Art bonus sia per le erogazioni liberali ricevute, a monte, a sostegno della sua attività, sia per il sostegno economico fornito, a valle, generando così una ingiustificabile duplicazione del beneficio. Alla luce di quanto innanzi, si ritiene che le erogazioni liberali destinate a sostenere le attività dell’Istante non siano riconducibili e non rientrino nell’ambito di applicazione del beneficio fiscale dell’Art-Bonus di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014”.
Per l’Agenzia non vi è nulla da aggiungere: i contributi a sostegno dell’attività della fondazione privata istante non sono ammissibili all’agevolazione.
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