29 Gennaio 2024
Abilitazione ai servizi telematici, Agenzia e Giustizia siglano le regole
Un nuovo obiettivo raggiunto: anche le pubbliche amministrazioni possono utilizzare il servizio online per aggiornare la banca dati ipotecaria. Il provvedimento del 23 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 di sabato 27 gennaio, ha disposto l’estensione delle procedure telematiche agli atti e provvedimenti emanati dalle Pa elencate nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 per i relativi adempimenti in materia di atti immobiliari.
L’articolo 3-bis del Dlgs n. 463/1997 ha previsto, a decorrere dal 30 giugno 2000, l’utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti relativi alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari e la progressiva attivazione del servizio “anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti”.
I primi a partire sono stati i notai, in principio di alcuni distretti e per le sole note relative ad alcuni atti, come le compravendite. La scelta circa la tipologia di utenti che potessero sperimentare validamente il sistema è stata dettata dal fatto che la maggioranza di atti che pervengono quotidianamente ai Servizi di pubblicità immobiliare sono redatti, ricevuti o autenticati da notai.
Da aprile 2007, l’invio telematico delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione per questa categoria di utenti, è divenuto obbligatorio e dal 2012 questi possono trasmettere telematicamente anche il titolo, in alternativa alla presentazione in formato cartaceo o su supporto informatico allo sportello.
Il secondo step, alla fine del 2009, ha riguardato gli altri pubblici ufficiali diversi dai notai, come segretari o delegati della pubblica amministrazione, per gli atti dagli stessi redatti, ricevuti o autenticati. A un mese di distanza, le procedure telematiche sono state estese agli agenti della riscossione per le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni richieste ai sensi del Dpr n. 602/1973.
La trasmissione telematica all’epoca, per questi utenti, si intendeva riferita alle sole note e domande. L’invio, sempre in regime di facoltatività, del titolo è a decorrere dal 31 marzo 2014.
Dalla stessa data, per tutte le formalità trasmesse online da notai, altri pubblici ufficiali e agenti della riscossione, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore con firma digitale è restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
E arriviamo così ai giorni nostri.
Il provvedimento XYZ ha disposto l’estensione delle procedure telematiche anche agli atti e provvedimenti emanati dalle pubbliche amministrazioni elencate nell’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, per i relativi adempimenti in materia di atti immobiliari. La trasmissione online comprende anche il titolo da presentare al conservatore.
Ma cosa si intende per pubbliche amministrazioni? Tra gli altri, tutte le Pa dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni nonché tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
La trasmissione telematica del titolo riguarda le copie autentiche e i duplicati informatici degli atti e provvedimenti amministrativi, emanati dall’ente e integralmente predisposti con strumenti informatici e con l’impiego della firma digitale, nel rispetto delle norme sull’autenticazione degli atti informatici e, sotto il profilo formale, delle disposizioni inerenti la conservazione sostitutiva.
Per l’utilizzo delle procedure telematiche è richiesta una preventiva abilitazione.
Gli enti pubblici, tramite il legale rappresentante, richiedono all’Agenzia delle entrate l’adesione al servizio di trasmissione telematica degli atti compilando un apposito modello, disponibile anche in formato editabile, in cui sono riportati i dati identificativi di uno o più responsabili del servizio da abilitare.
L’Agenzia registra l’ente tra i soggetti accreditati alle procedure telematiche e abilita i responsabili, che possono così utilizzare il servizio e anche amministrare i profili di accreditamento degli utenti, ulteriori soggetti, individuati dai responsabili, che possono avvalersi delle medesime procedure.
Per la trasmissione in rete delle note e dei titoli, responsabili e utenti utilizzano le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale del 17 marzo 2016.
Il modello di richiesta di abilitazione, da inviare mediante posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, può essere utilizzato anche per chiedere la modifica dei dati precedentemente comunicati o la revoca dell’abilitazione.
Il pagamento dei tributi, se previsti, è effettuato in forma telematica e è registrato a nome dell’ente, individuato dal corrispondente codice fiscale, sul cui conto è richiesto l’addebito dell’importo.
Le somme eventualmente versate in eccesso in sede di autoliquidazione non possono essere compensate con le imposte dovute per atti di data posteriore, come avviene per i notai, ma unicamente richieste a rimborso.
Il certificato di eseguita formalità è restituito tramite il servizio telematico.
Come già avviene per gli altri utenti che utilizzano il servizio, le formalità integralmente trasmesse per via telematica – cioè note e domande e relativi titoli – agli effetti dell’ordine di precedenza previsto dall’articolo 2678 del codice civile, si intendono presentate:
- nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata entro il termine dell’orario di apertura al pubblico
- nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell’orario di apertura al pubblico.
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