3 Gennaio 2024
Navi iscritte nei registri Ue, attività accessorie agevolabili
Cinema, spa, parrucchiere, gioco d’azzardo, imbarco e sbarco passeggeri, carico e scarico merci, e non solo. Individuate tutte le attività accessorie al trasporto marittimo che possono beneficiare delle misure agevolative previste dall’articolo 4, comma 2, del Dl n. 457/1997. Si ricorda che la norma prevede, per le navi iscritte nel Registro internazionale, che la base imponibile assoggettabile a Irpef e Ires derivante dall’utilizzazione di tali imbarcazioni concorra a formare il reddito complessivo limitatamente al 20 per cento.
A fare l’elenco delle attività ammissibili è il decreto 22 novembre 2023 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.
Beneficiari sono i soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte nei registri Ue o dello Spazio economico europeo o, ancora, navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali annotate nell’apposito elenco (articolo 6-ter, comma 2, del Dl n. 457/97).
I benefici reddituali quindi sono estesi alle seguenti attività:
- vendita di beni e fornitura di servizi a bordo come cinema, spa, parrucchiere, gioco d’azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonché l’intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo
- contratti di subappalto o franchising o in generale rapporti contrattuali con terzi per l’esercizio di attività ammissibili
- operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri
- i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto
- imbarco e sbarco passeggeri
- carico e scarico merci, inclusa la movimentazione di container nel porto
- raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare
- fornitura e messa a disposizione di container
- trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.
La quota agevolabile non deve superare il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave.
Inoltre, non sono compresi nel perimetro agevolativo i redditi provenienti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo. I ricavi per rientrare nella misura di favore devono essere annotati nelle scritture contabili.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 trovano spazio due ulteriori decreti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrambi del 21 novembre 2023.
Il primo decreto definisce l’elenco per l’annotazione delle navi iscritte nei citati registri adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto e alle attività assimilate, il secondo decreto stabilisce le modalità applicative e il rilascio delle autorizzazioni alle stesse navi, per accedere ai benefici fiscali.

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