19 Maggio 2022
La cessione del credito Iva è off limit per il non residente Ue
Il credito Iva chiesto a rimborso dalla società svizzera non identificata e senza stabile organizzazione, che, per la sua attività, ha acquistato beni e servizi in Italia, non può essere ceduto a terzi. Non essendoci alcuna disposizione normativa in senso contrario, attualmente, può essere oggetto di cessione solo il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale o infrannuale.
Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 278 del 19 maggio 2022, fornita alla società istante, che “per ottimizzare la gestione della propria liquidità” e abbattere i tempi di attesa dei rimborsi vorrebbe cedere il proprio a un terzo. Dal ripasso delle norme di riferimento (articoli 38-ter, del decreto Iva e 5, comma 4-ter, del Dl n. 70/1988) però, tale possibilità appare impercorribile.
Infatti, stabilito che i non residenti nell’Unione europea, appartenenti a Stati esteri che assicurano lo stesso trattamento agli operatori economici italiani (Norvegia, Israele e Svizzera) possono richiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia sugli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività, purché detraibile, presentando una richiesta all’amministrazione competente, senza necessità di identificarsi nel Paese, né di dover assolvere gli obblighi fiscali come i residenti, agli stessi è vietato cedere il proprio credito ad altri.
In effetti, ricorda l’Agenzia, questa chance è stata implicitamente riconosciuta dal richiamato articolo 5, comma 4-ter, del Dl n. 70/1988, ma soltanto per i crediti Iva risultanti dalla dichiarazione annuale e, grazie alla modifica apportata allo stesso articolo dal Dl “Crescita” (articolo 12-sexies, Dl n. 34/2019), anche per quelli indicati nelle dichiarazioni trimestrali.
Considerato che, nonostante le recenti modifiche normative, il legislatore non ha inserito alcun richiamo ai rimborsi Iva eseguiti nei confronti dei non residenti nell’Unione europea, e che lo stesso articolo 38-ter del decreto Iva non reca alcuna indicazione in merito alla possibilità di cedere a terzi il credito Iva chiesto a rimborso, la soluzione auspicata dalla società non è realizzabile.
D’altronde, conclude l’Agenzia, in assenza di una espressa previsione normativa, non sarebbe possibile estendere a crediti diversi da quelli innanzi citati la salvaguardia contenuta nel citato articolo 5, comma 4-ter del decreto legge n. 70/1988, che ammette la ripetizione anche nei confronti del cessionario delle somme rimborsate – peraltro senza alcuna garanzia – laddove le stesse dovessero essere in un momento successivo recuperate perché non spettanti.
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