Normativa e prassi

1 Maggio 2022

È in Gazzetta il “decreto Pnrr 2”, con alcune rilevanti novità fiscali

Norma Contenuto Art. 18, comma 1 Sanzioni Pos
Scatterà dal 30 giugno 2022, non più dal 1° gennaio 2023 come aveva invece stabilito il primo “decreto Pnrr” (articolo 19-ter, Dl 152/2021 – vedi “Convertito in legge il decreto Pnrr: multe a chi nega l’utilizzo del Pos”), la sanzionabilità di commercianti e professionisti che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi (anche professionali), violano la disposizione che impone loro di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012). Per i trasgressori, a prescindere dall’importo dell’operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite Pos (comma 4-bis dello stesso articolo 15). In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, in particolare quella che dà agli addetti al controllo la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (articolo 13) e quella che individua nel prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore (articolo 17); fa invece eccezione, non trova cioè applicazione, la norma secondo la quale chi commette la violazione può avvalersi dell’“oblazione amministrativa”, ossia della facoltà – nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16).
  Art. 18, commi 2 e 3 Fatturazione elettronica
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica, cioè di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle entrate, è esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano (in realtà, dal prossimo 1° luglio – termine così prorogato dal collegato fiscale all’ultima legge di bilancio, articolo 5, comma 14-ter, Dl 146/2021 – anche i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica). A tal fine, dalla norma introduttiva dell’adempimento (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) scompare l’esonero che era stato accordato a determinate categorie, ossia: i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), quelli che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro, per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024. Infine, è il caso di ricordare che, attualmente e per tutto il 2022, per due categorie di operatori vige il divieto di emettere fatture elettroniche: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Ts (articolo 10-bis, Dl 119/2018), e i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018). Ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio, è concesso un approccio “soft” nei primi mesi di esecuzione del nuovo adempimento. Infatti, per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, avranno più tempo rispetto agli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972): l’emissione della certificazione informatica potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Rispettando tale termine, non si cadrà nell’ambito applicativo della norma che punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, ovvero di importo tra 250 e 2mila euro, se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997). Art. 18, comma 4 Invio dati Pos
Gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici (articolo 22, comma 5, Dl 124/2019). La misura, anch’essa di contrasto al sommerso, intende combattere, attraverso il raffronto tra scontrini emessi e incassi elettronici segnalati, la pratica evasiva del “pre-conto” non seguito dall’emissione del documento fiscale. Art. 23, commi 1-3 Idrogeno verde
Niente accise sull’idrogeno verde e niente oneri di rete sul consumo di energia utilizzata per produrlo. Sono le misure adottate per incentivare la produzione e il consumo di uno degli elementi chiave per la decarbonizzazione, ossia l’idrogeno verde, vettore di energia ricavato dall’acqua attraverso l’impiego di elettricità derivante da fonti rinnovabili. In particolare, si stabilisce che non è dovuto il pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (articolo 3, comma 11, Dlgs 79/1999) per il consumo di energia da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde; ciò, anche nel caso in cui l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. Inoltre, il prodotto ottenuto non rientra tra quelli energetici sottoposti ad accisa (articolo 21, Dlgs 504/1995), a meno che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante. Un decreto del ministro della Transizione ecologica, entro sessanta giorni dal 1° maggio (data di entrata in vigore del “decreto Pnrr 2”), quindi entro il 30 giugno, individuerà i casi e le condizioni tecniche di dettaglio che consentono di esentare dagli oneri di sistema il consumo di energia per la produzione dell’idrogeno verde, nonché le modalità con le quali l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) dovrà attuare la disposizione. Art. 24 Invio dati all’Enea
Per potenziare il sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso l’“ecobonus” e il “sismabonus”, è modificata la norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 che, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico derivante dalla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, ha disposto, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, l’invio telematico all’Enea delle informazioni sugli interventi effettuati, per l’elaborazione degli stessi e la successiva condivisione dei risultati con i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle finanze nonché, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013). Ora, invece, l’invio dei dati avviene, anche e soprattutto, per garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”), mentre la relazione sui dati elaborati va trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché allo Sviluppo economico. Per supportare adeguatamente le attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione e al monitoraggio del Pnrr, l’Enea dovrà modificare il proprio statuto, prevedendo la figura di un direttore generale. Art. 37, comma 2 Zone economiche speciali
Ampliato il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, la cui spettanza era stata estesa all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti (articolo 5, comma 2, Dl 91/2017). Viene ora specificato che danno diritto al bonus anche l’acquisto di terreni nonché l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Art. 42 Crisi d’impresa
Slitta di altri due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019).
È in Gazzetta il “decreto Pnrr 2”, con alcune rilevanti novità fiscali

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