6 Aprile 2022
Si al regime impatriati per l’inglese in attesa della cittadinanza italiana
Un cittadino britannico residente in Italia dal 2016, con due figli minori, una casa acquistata in Italia che il 1° dicembre 2020 ha presentato domanda per avere la cittadinanza italiana e che ha esercitato correttamente l’opzione per l’estensione del regime sugli impatriati, tramite il versamento previsto dal decreto “Crescita” (articolo 5 comma 2-bis, lettera a) del Dl n. 34/2019) rispettando i tempi indicati nel provvedimento del 3 marzo 2021, ha tutti i requisiti per beneficiare dell’agevolazione per ulteriori cinque anni, anche se al 1° gennaio 2021, data da cui è possibile estendere l’agevolazione, è ancora cittadino del Regno Unito. In base all’”Accordo Brexit“, entrato in vigore a partire dal 1° febbraio 2020, infatti, è vietato discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro cittadinanza, negando i vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari. È la sintesi della risposta n. 172 del 6 aprile 2022.
L’istante chiede se possiede i requisiti per fruire dell’estensione dei benefici per i lavoratori impatriati che prevede la fruizione del regime agevolato per ulteriori cinque periodi di imposta, in applicazione del principio di non discriminazione previsto dall’Accordo Brexit. Chiede, inoltre se il fatto che ha ottenuto la cittadinanza in data successiva alla scadenza dei termini per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 50, della legge n. 178/2020 pregiudichi la possibilità di accesso all’opzione per assenza dei requisiti richiesti dalla norma.
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, le modifiche apportate al regime sugli impatriati (articolo 16 del Dlgs n. 147/2015) dal decreto “Crescita” (articolo 5, comma 2 Dl n. 34/2019) che in sostanza ha incrementato le percentuali di riduzione dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili e ha esteso il beneficio, in presenza di alcuni requisiti, a un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile. Tali modifiche, in vigore dal 1° maggio 2019, prevedono che “a partire dal periodo d’imposta incorso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 147“.
Con riferimento al caso in esame, la condizione dell’istante di essere cittadino britannico al 1°gennaio 2021, data da cui è possibile estendere per ulteriori 5 anni la fruizione dell’agevolazione per gli “impatriati” (articolo 1, comma 50, della legge n. 178/2020), comporta l’applicazione del principio di non discriminazione previsto dall’articolo 12 dell’Accordo Brexit che garantisce ai cittadini del Regno Unito di godere degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
L’istante in definitiva, avendo esercitato correttamente l’opzione tramite il versamento previsto dal decreto “Crescita” (articolo 5 comma 2-bis, lettera a) secondo i tempi indicati nel provvedimento del 3 marzo 2021, potrà fruire del regime agevolato per gli impatriati (articolo 16 del Dlgs n. 147/2015) per l’ulteriore quinquennio 2021-2025.
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