Normativa e prassi

24 Marzo 2022

Tfr e Isp in un’unica soluzione ma con le opportune distinzioni

Nel passaggio, per il dipendente, dal regime di indennità equipollente (Ips) al regime Tfr, per cessione d’azienda del Comune, il trattamento di fine rapporto è formato da una quota pari all’importo maturato fino al nuovo rapporto, secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato, e da una quota costituita dagli ordinari accantonamenti annuali al Tfr effettuati dal momento del passaggio.

Con la risposta n. 154 del 24 marzo 2022 l’Agenzia delle entrate spiega quale sia la corretta tassazione da applicare ai fini Irpef in caso di passaggio dal regime di Indennità premio di servizio (Ips) previsto per i dipendenti locali al Trattamento di fine rapporto (Tfr) previsto per i dipendenti di privati, a causa della cessione di un ramo d’azienda effettuata da parte di un Comune e del relativo passaggio dei lavoratori coinvolti, dall’ente locale al nuovo datore di lavoro.

L’istante è affidataria del servizio di igiene urbana per conto di alcuni Comuni e chiede chiarimenti in qualità di sostituto d’imposta.
La problematica è connessa all’assunzione di un lavoratore, avvenuta il 1° marzo 2019, a seguito di trasferimento da un Comune avvenuto, sulla base di uno specifico accordo, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile (“Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”).
Il dipendente ha maturato, per il periodo in cui ha lavorato per l’ente locale somme a titolo di indennità equipollente al trattamento di fine rapporto, denominata, per i dipendenti degli enti locali “Indennità premio di servizio” (Ips).
Con la nascita del nuovo rapporto, non essendoci accordi sulla liquidazione di dette somme, l’Inps ha trasferito l’indennità all’istante senza operare alcuna ritenuta ai fini Irpef.
Il lavoratore è andato in pensione il 30 aprile 2021 e l’azienda chiede come tassare le somme maturate ai fini della Ips. Ritiene di dover erogare e, quindi, tassare tali indennità a titolo di Tfr, osserva, tuttavia, che tale strada risulterebbe svantaggiosa per il lavoratore perché prevede un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto per le Indennità premio di servizio. Chiede, inoltre, istruzioni per la compilazione della Certificazione unica relativa al 2021.

L’Agenzia delle entrate riepiloga le disposizioni fondamentali che disciplinano il trattamento previdenziale e il rapporto di lavoro del personale in caso di operazioni straordinarie. In particolare, ricorda che nell’ipotesi di trasferimento o conferimento di attività da parte di enti pubblici ad altre amministrazioni pubbliche o a privati deve essere applicato l’articolo 2112 del codice civile già richiamato. In sintesi, secondo tale norma, il dipendente mantiene, nel passaggio, tutti i diritti compresi quelli derivanti dall’anzianità raggiunta nel periodo pregresso e al calcolo dell’Ips, soggetta a una disciplina, anche fiscale, diversa da quella prevista per il Tfr.
La conservazione dei diritti deve essere regolato da un accordo siglato dalle parti (articolo 47, legge n. 428/1990).
Nel caso in esame, l’accordo stipulato è molto generico e prevede soltanto che l’ente locale applicherà le disposizioni previste per l’Ips fino al termine del rapporto con il dipendente, mentre l’istante applicherà quelle del Tfr dalla data di assunzione del lavoratore. Nulla è detto rispetto alla liquidazione delle indennità premio direttamente all’interessato.
Dalla documentazione prodotta risulta che il trasferimento del lavoratore è avvenuto senza soluzione di continuità, come previsto appunto dall’articolo 2112 cc, e senza la perdita dei diritti relativi al computo della Ips.
L’Inps-Gestione dipendenti pubblici, da parte sua, in assenza di un accordo che disponesse diversamente circa la liquidazione delle somme in questione, ritenendo concluso il rapporto previdenziale con l’ex dipendente comunale, ha trasferito all’istante l’importo lordo dell’Ips maturato dall’interesso nel periodo di servizio presso l’ente locale.

Esaminata la vicenda, l’Agenzia perviene alle stesse conclusioni dell’istante e cioè che l’azienda debba pagare un’unica prestazione a titolo di trattamento di fine rapporto, comprensiva sia della quota maturata presso il datore di lavoro pubblico, rivalutata, sia la quota maturata alle dipendenze del datore di lavoro privato.
Ai fini della determinazione della base imponibile Irpef, spiega nel dettaglio il documento di prassi, l’Ips deve essere computata sottraendo prima dall’importo lordo una percentuale di esenzione pari al 40,98 %, corrispondente al rapporto fra l’aliquota di contribuzione a carico del lavorator e l’aliquota di contribuzione complessiva (2,5/6,1 = 40,98) calcolata sulla retribuzione utile. Il risultato ottenuto deve essere diminuito di una somma pari a 309,87 euro per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale).
Invece, la quota maturata presso l’azienda privata sarà costituita dal relativo ammontare, ridotto delle rivalutazioni annualmente assoggettate a imposta sostitutiva (articolo 19, comma 1, del Tuir).
In sintesi avendo comportato l’operazione il passaggio dal regime di indennità equipollente al Tfr, quest’ultimo è formato da una quota pari all’importo maturato fino alla data del passaggio, determinato secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato, e da una quota formata dagli ordinari accantonamenti annuali al Tfr effettuati dal momento del passaggio.

Il documento di prassi conclude fornendo indicazioni dettagliate riguardo alla compilazione della Certificazione unica relativa al periodo d’imposta 2021, che accoglierà sia i dati relativi all’Ips che quelli relativi al Tfr.

Tfr e Isp in un’unica soluzione ma con le opportune distinzioni

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