Attualità

12 Novembre 2021

Tax credit “Teatri e Spettacoli”: il 15 novembre, stop alle domande

La finestra temporale aperta, lo scorso 14 ottobre, per dar “spazio” all’invio delle istanze relative al credito d’imposta concesso dall’articolo 36-bis del decreto “Sostegni” alle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo, che hanno subìto, nel 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, sta per chiudersi: lunedì 15 novembre, ricordiamo, è l’ultimo giorno utile per la trasmissione.

A delimitare l’intervallo di tempo è stato il provvedimento  del direttore dell’Agenzia dello scorso 11 ottobre (vedi articolo “Bonus “Teatri e Spettacoli”: le comunicazioni dal 14 ottobre”), con il quale è stato approvato anche il modelloComunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

Modello, che dovrà essere trasmesso esclusivamente online, direttamente dall’interessato o da un incaricato abilitato, attraverso i canali telematici dell’Agenzia, seguendo le specifiche tecniche approvate.

L’origine
A introdurre il contributo ha provveduto l’articolo 36-bis del decreto “Sostegni” che ha riconosciuto un indennizzo pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per “mettere in scena” spettacoli dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti, performance di vario genere, anche se sono stati poi riprodotti in streaming a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. I richiedenti devono aver subìto nel corso del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019 per avere diritto all’indennizzo, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano beneficiato di altri finanziamenti pervisti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (vedi articolo “Dl Sostegni post conversione – 5: bonus spettacoli, anche in streaming”).

L’agevolazione è fruibile nei limiti e alle condizioni fissate, in via eccezionale, per far fronte alla crisi generata dalla pandemia, dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“, e successive modifiche. In caso di superamento dei limiti, nella comunicazione è indicato l’importo del credito rideterminato secondo le indicazioni della Commissione europea.
Sarà poi l’Agenzia, una volta ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili, a determinare la percentuale della sovvenzione effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili, con un provvedimento a firma del direttore da emanarsi entro il 25 novembre 2021 che terrà conto sia del limite complessivo di spesa, pari a 10milioni di euro, sia del totale di bonus richiesti.

La comunicazione viaggia online
La comunicazione va presentata esclusivamente via web, direttamente dagli interessati o da incaricati abilitati, utilizzando il tracciato informatico previsto per l’inoltro attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia.
Al termine della procedura il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta, attestante la presa in carico – o lo scarto con le dovute motivazioni – della comunicazione presentata, rendendola disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.
Sempre entro il prossimo 15 novembre si potrà inviare una nuova richiesta in sostituzione di quella trasmessa in precedenza oppure presentare una rinuncia al credito d’imposta già comunicato.

La spesa in compensazione con F24
Una volta determinato l’ammontare del credito d’imposta in base alla percentuale stabilita dal provvedimento direttoriale di prossima emanazione, il bonus sarà fruibile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, mentre gli esercenti che vantano un credito d’imposta superiore a 150mila euro dovranno aspettare l’esito dei controlli antimafia al termine dei quali le Entrate comunicheranno l’autorizzazione all’utilizzo della somma spettante.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, presentato utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con una prossima risoluzione l’Agenzia delle entrate renderà note le modalità di compilazione del modello di pagamento e i codici tributo utilizzabili per la fruizione del bonus (per ulteriori chiarimenti, vedi articolo: Tax credit “Teatro e Spettacoli”: pronte le istruzioni delle Entrate).

Tax credit “Teatri e Spettacoli”: il 15 novembre, stop alle domande

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