Normativa e prassi

28 Agosto 2020

Se l’opzione non è nei termini, no al regime speciale degli impatriati

Al lavoratore che, rientrato in Italia nel 2015, ha fruito degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia nei periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 e non ha esercitato l’opzione nei termini previsti dalla norma per il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati, non è concesso l’accesso a tale nuova misura agevolativa. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 284 del 28 agosto 2020 dell’Agenzia delle entrate.

A porre il quesito è un cittadino italiano, che ha conseguito in Italia il dottorato di ricerca e dal 2010 si è trasferito all’estero, dove ha svolto, tra l’altro, l’attività di curatorial assistant e di curatore fino al febbraio 2015, momento in cui è rientrato in Italia, trasferendo la residenza, per svolgere un’attività di lavoro dipendente a tempo determinato, come dirigente del settore terziario.
L’istante che, per il 2015, 2016 e 2017 ha fruito degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (legge n. 238/2010), chiede se può beneficiare del regime fiscale per i lavoratori impatriati (Dlgs n. 147/2015), o meglio se:
– può optare per il regime fiscale agevolativo per lavoratori impatriati per l’intero quinquennio 2016-2020, avendo già usufruito del regime di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 238/2010
– fruire dal periodo d’imposta 2020 del regime speciale per lavoratori impatriati, determinando il proprio reddito nella limitata misura del 30%, previo esercizio dell’opzione
– estendere l’agevolazione agli ulteriori cinque periodi d’imposta.

L’Agenzia risponde di no e ne spiega il perché.
Dapprima richiamando l’originaria legge n. 238/2010 relativa agli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, i cui benefici sono stati applicati fino al 2017, ricorda che l’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 ha introdotto una regime speciale per lavoratori impatriati, i quali, dopo un certo periodo di studio o di lavoro all’estero, con corrispondente perdita per i cittadini italiani della residenza fiscale in Italia, decidono di trasferire la propria residenza fiscale nel nostro Paese.
L’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati spetta, a decorrere dall’anno 2016, per cinque periodi di imposta e, precisamente, per quello in cui il soggetto “trasloca” nel territorio dello Stato e per i quattro successivi.
Il comma 4 dell’articolo 16 prevede la possibilità per i destinatari dei benefici previsti dalla legge n. 238/2010, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, di applicare, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni indicati o, in alternativa, di optare per il regime agevolativo introdotto dallo stesso articolo 16 Dlgs n. 147/2015. Al riguardo, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2016 ha stabilito che l’opzione è irrevocabile e ha effetto dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Il termine per l’esercizio dell’opzione per i lavoratori dipendenti che non l’avevano già esercitata è stato stabilito, dopo varie proroga, al 2 maggio 2017, con effetti per il quinquennio 2016-2020.
Gli interessati dovevano presentare al proprio datore di lavoro, entro tale termine del 2 maggio 2017, una richiesta scritta con precise indicazioni al fine di consentire, al medesimo datore di lavoro, di applicare i benefici fiscali previsti dall’articolo 16, a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta. La presentazione della richiesta oltre il termine indicato consentiva al datore di lavoro di non riconoscere l’agevolazione, lasciando tuttavia al contribuente la possibilità di fruirne direttamente in dichiarazione. In uguale modo, nel caso in cui il datore di lavoro non avesse potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente avrebbe potuto fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi, avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta.
Fino al periodo d’imposta 2020, per fruire del regime degli impatriati, gli interessati avrebbero dovuto esercitare l’opzione nel termine del 2 maggio 2017, con richiesta al datore di lavoro o entro i termini di presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2017, direttamente in dichiarazione.

Fatte tutte le precisazioni, nel caso specifico, conclude l’Agenzia, l’istante, rientrato in Italia nel 2015, ha fruito degli incentivi previsti dalla legge n. 238/2010 nei periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 e non ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del Dlgs n. 147/2015 nei termini indicati e, di conseguenza, non può accedere al regime speciale per lavoratori impatriati.

Se l’opzione non è nei termini, no al regime speciale degli impatriati

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