Normativa e prassi

29 Maggio 2020

Attività nuova solo apparentemente, l’aliquota “forfetaria” sale al 15%

Nell’ambito delle regole del regime forfetario, spetta l’aliquota ridotta del 15%, e non quella ridottissima del 5%, se l’attività “avviata” costituisce la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Dopo aver constatato il continuum l’Agenzia risponde così a un dipendente pensionato, ora titolare di partita Iva (risposta n. 161/E del 29 maggio 2020).

Il contribuente, in sostanza, avrebbe voluto accedere al regime più favorevole previsto dal comma 65, articolo 1, della legge n. 190/2014 (come si presenta oggi dopo le modifiche apportate dal Bilancio per il 2019), in base al quale i contribuenti forfetari – cioè con i requisiti fissati dal comma 54 della stessa legge, introduttiva del regime – che avviano una nuova attività e “a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54”,
possono applicare al reddito imponibile una sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 5 per cento.

Ripercorsa la norma, l’Agenzia aggiunge che, con la circolare n. 10/2016, ha spiegato il motivo del vincolo per il quale la nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, inquadrandolo nel perimetro delle disposizioni antielusive, perché punta a evitare “che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività”.

Esaminata la documentazione presentata, l’Agenzia ha potuto constatare che l’attività di lavoro autonomo svolta dall’istante nel 2019, unico periodo d’imposta in cui ha applicato il regime di favore, rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento, è mera prosecuzione della precedente. Pertanto, nel caso in esame, non spetta l’aliquota ridottissima del 5% prevista dal comma 65, ma quella ordinariamente prevista dal comma 64 della legge n. 190/2014, nella misura del 15 per cento.

Attività nuova solo apparentemente, l’aliquota “forfetaria” sale al 15%

Ultimi articoli

Normativa e prassi 28 Ottobre 2026

Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata

Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.

Normativa e prassi 28 Ottobre 2026

Holding dinamica, semaforo verde al regime di neutralità fiscale

Determinante la presenza di una struttura organizzata di mezzi, rapporti e risorse umane che assicura la prosecuzione dell’attività economica La detenzione di partecipazioni non esclude, di per sé, la qualificazione di un compendio come azienda.

Attualità 28 Ottobre 2026

Arma dei Carabinieri e Agenzia, intesa su formazione, ricerca e studio

Avviata una collaborazione quinquennale che potenzierà le rispettive competenze investigative, attraverso lo scambio di docenze ed esperienze e l’impiego congiunto di strutture logistiche Firmato un protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia delle entrate, che avvia una collaborazione nel campo della formazione, della ricerca e dello studio.

Normativa e prassi 27 Ottobre 2026

Rimborso Iva per la Sicaf via libera sui beni propri

Il recupero dell’imposta vale solo per demolizioni e bonifiche effettuate su immobili dell’organismo di investimento collettivo del risparmio.

torna all'inizio del contenuto