2 Marzo 2026
Decreto milleproroghe 2026: ufficiale la conversione in legge
Tra le misure fiscali, confermata la proroga al 15 dicembre 2026 per l’aggiornamento catastale degli intestatari di strutture ricettive all’aperto a seguito dell’irrilevanza degli allestimenti mobili
In ambito fiscale, il decreto legge di dicembre ha introdotto diverse novità come, in tema di codificazione, il rinvio di un anno dell’entrata in vigore dei nuovi testi unici tributari, per consentire l’inclusione dei decreti correttivi e integrativi in via di adozione e garantire maggiore organicità al sistema, la proroga dell’operatività del nuovo regime catastale per le strutture ricettive all’aperto (articolo 7-quinquies del Dl n. 113/2024), che esclude la rilevanza catastale degli allestimenti mobili.Sempre in campo fiscale, una novità intervenuta in sede di conversione è stato lo slittamento al 1° gennaio 2027 dell’abrogazione della rettifica della detrazione Iva “per masse” da eseguire in caso di cambio di regime Iva (comma 3 dell’articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972), prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 186/2025.
Di seguito, una ad una, le disposizioni fiscali.
Testi unici tributari, conferma rinvio efficacia al 2027
Confermato il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’operatività dei testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione e in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.
Considerato lo stato di avanzata definizione dei decreti correttivi e integrativi dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale, si è ritenuto opportuno che l’emanazione dei testi unici, prevista dall’articolo 21 della legge delega n. 111/2023, tenesse conto anche delle nuove disposizioni in via di approvazione mediante i decreti legislativi ancora in corso di adozione, così da garantire il massimo grado di sistematicità e completezza del quadro normativo nei diversi ambiti interessati.
Spostato dal 30 aprile al 31 dicembre 2026 il termine per adeguare il capitale sociale dei concessionari della riscossione dei tributi locali
La legge di conversione ha rettificato l’articolo 4, comma 12, del decreto legge, consentendo ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 risultino già iscritti nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il nuovo termine del 31 dicembre 2026, anziché il 30 aprile 2026 previsto nel testo di dicembre (che a sua volta rettificava il termine originario del 31 dicembre 2025 indicato dalla normativa previgente). Il legislatore motiva la necessità di tale ulteriore proroga rammentando che la legge di delega per la riforma fiscale n. 111/2023 prevede (articolo 14, comma 1, lettera f)) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l’altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
La proroga dell’adeguamento si rende necessaria, dunque, in virtù dei tempi richiesti per l’emanazione del decreto delegato riguardante i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega n. 111/2023, prevista dalla legge n. 120/2025.
Conferma orizzonte al 2027 per recupero aiuti di Stato
Confermato, in sede di conversione, l’intervento sull’intervallo temporale previsto per il recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria degli aiuti di Stato, spostando in avanti il termine per le notifiche degli atti impositivi. Nello specifico, la legge di conversione conferma l’estensione al 31 dicembre 2027 – in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2025 – del perimetro dei periodi di imposta per i quali possono essere notificati gli atti di recupero, in caso di mancato rispetto da parte delle autorità responsabili degli obblighi di registrazione nei registri nazionali degli aiuti.
Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto, entro il 15 dicembre 2026 la presentazione degli atti di aggiornamento per gli intestatari catastali
L’articolo 7-quinquies del Dl n. 113/2024 ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. La disposizione ha previsto che gli allestimenti mobili di pernottamento (case mobili, maxi-caravan ecc.) ubicati in strutture ricettive all’aperto siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale. Inoltre – sempre a far data dal 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è stato incrementato rispettivamente dell’85% e del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto. Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, dal 1° gennaio 2025 sono tenuti a presentare gli atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 679/1969, per l’aggiornamento della mappa catastale, e gli atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze n. 701/1994, per l’aggiornamento del catasto fabbricati.
In sede di conversione del decreto è stata confermata la proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 del termine entro il quale gli intestatari catastali sopra indicati devono svolgere questo adempimento.
Dal 2027 l’abrogazione della rettifica della detrazione Iva “per masse”
La legge di conversione aggiunge all’articolo 4, tra gli altri, il comma 12-octies, secondo cui l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione Iva c.d. “per masse” decorre dal 1° gennaio 2027 (in luogo del 13 dicembre 2025), facendo così salvi sia i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della presente legge che, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.
L’intervento si inserisce nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia Iva, spostando in avanti la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186/2025, che ha previsto l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del Dpr n. 633/1972 relativo alle modalità di rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse”. Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime Iva.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso di mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si renderà più necessario operare la rettifica Iva “per massa”, ma si applicherà la rettifica Iva “analitica”, in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi.
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