Attualità

27 Febbraio 2026

Provvigioni agenzie di viaggio, ritenute differite al 1° maggio

A breve un provvedimento ad hoc confermerà l’esonero, al prossimo 30 aprile, della ritenuta d’acconto da applicare alle commissioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa di oggi, 27 febbraio 2026, rendo noto che un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà, fino al 30 aprile 2026, l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.

La normativa vigente esclude tali soggetti dalla ritenuta; tuttavia, l’esonero è stato eliminato dalla legge di bilancio 2026, che ha previsto l’applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite a partire dal 1° marzo 2026.

Lo slittamento dell’adempimento fiscale al 1° maggio 2026 si è reso necessario per consentire ai comparti interessati di adeguarsi ai sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta.

Provvigioni agenzie di viaggio, ritenute differite al 1° maggio

Ultimi articoli

Normativa e prassi 27 Febbraio 2026

Promossi tutti i modelli fiscali: al via la stagione dichiarativa 2026

Completata la bacheca online delle dichiarazioni dei redditi 2026 definitive che, come sempre, recepiscono le modifiche e le novità normative intervenute nel corso dell’anno appena passato Pronti per l’uso i modelli 730, Redditi, Cnm, 770 e Irap da utilizzare nel 2026 per dichiarare i redditi dell’anno precedente.

Normativa e prassi 27 Febbraio 2026

Pubblicati i modelli comunicazione dati Isa 2025 e Cpb 2026 e 2027

L’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la comunicazione Isa per l’anno 2025 e per il calcolo del Cpb per gli anni 2026 e 2027.

Normativa e prassi 27 Febbraio 2026

Oneri amministrativi fondi pensione: copertura futura fuori dall’imponibile

In linea con le indicazioni dell’apposita autorità di vigilanza e al fine di evitare abusi, l’importo del risconto deve essere riferito a costi preventivati a budget e non sostenuti Con la risposta n.

Normativa e prassi 27 Febbraio 2026

Periodo all’estero “impatriati”, faro sui datori di lavoro effettivi

L’agevolazione allunga i tempi per accedere alla tassazione ridotta se al rientro il lavoratore presta la propria attività per lo stesso datore di lavoro o un soggetto appartenente allo stesso gruppo Il cittadino italiano che torna dopo tre anni di permanenza all’estero iniziando un rapporto di lavoro con un datore di lavoro (employer of record, EoR) italiano dello stesso gruppo dell’EoR svizzero per cui lavorava prima del rientro non può beneficiare del nuovo regime “impatriati” perché non è soddisfatto il requisito dei sei anni all’estero richiesti in caso di continuità del rapporto contrattuale.

torna all'inizio del contenuto