Normativa e prassi

27 Febbraio 2026

Periodo all’estero “impatriati”, faro sui datori di lavoro effettivi

L’agevolazione allunga i tempi per accedere alla tassazione ridotta se al rientro il lavoratore presta la propria attività per lo stesso datore di lavoro o un soggetto appartenente allo stesso gruppo

Il cittadino italiano che torna dopo tre anni di permanenza all’estero iniziando un rapporto di lavoro con un datore di lavoro (employer of record, EoR) italiano dello stesso gruppo dell’EoR svizzero per cui lavorava prima del rientro non può beneficiare del nuovo regime “impatriati” perché non è soddisfatto il requisito dei sei anni all’estero richiesti in caso di continuità del rapporto contrattuale. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 54 del 27 febbraio.

A chiedere delucidazioni è un cittadino italiano, con laurea e dottorato in discipline chimico‑farmaceutiche, che ha trasferito la propria residenza in Svizzera dal maggio 2022, non risultando fiscalmente residente in Italia per i periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024. Durante la permanenza all’estero ha lavorato, in un primo momento, per una società estera e, successivamente, da agosto 2023 a luglio 2025, per una società statunitense sulla base di un contratto stipulato con Gamma Svizzera, che opera come employer of record.

Da agosto 2025 ha trasferito nuovamente in Italia la propria residenza e, da quel momento, svolge l’attività lavorativa nel nostro Paese per un’altra società statunitense. Anche in questo caso, tuttavia, il contratto di lavoro non è con l’impresa utilizzatrice, ma con Gamma Italia, appartenente allo stesso gruppo di Gamma Svizzera e titolare di un ruolo analogo a quello dell’EoR svizzero.

Il dubbio interpretativo riguarda la continuità del rapporto tra employer of record appartenenti allo stesso gruppo, anche in presenza di diverse imprese utilizzatrici del lavoratore e tra loro non collegate, ai fini dell’applicazione del nuovo regime “impatriati”.

Il contribuente chiede se tale circostanza comporti l’applicazione del requisito esteso di permanenza all’estero, che il nuovo regime fissa in sei o sette periodi d’imposta, oppure se, tenuto conto della natura meramente amministrativa dell’EoR, debba ritenersi applicabile il requisito ordinario dei tre anni, tesi da lui sostenuta.

L’Agenzia è di parere diverso e ne illustra le motivazioni definendo innanzitutto il quadro normativo che disciplina il nuovo regime “impatriati”, introdotto dall’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 e applicabile a chi torna in Italia dal periodo d’imposta 2024. Con l’obiettivo di incentivare il rientro di lavoratori qualificati dall’estero, la norma prevede una tassazione agevolata pari al 50%, entro un limite massimo di 600mila euro, dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomi prodotti in Italia dai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

È importante ricordare che il nuovo regime, a differenza di quello precedente (articolo 16 del Dlgs n. 147/2015), si applica anche nell’ipotesi di continuità con una precedente posizione lavorativa assunta in Italia prima dell’espatrio, e tale continuità rileva esclusivamente ai fini del requisito minimo di permanenza all’estero, che risulta più ampio rispetto a quello ordinario.

Per accedere al regime agevolato è comunque necessaria la residenza estera per tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia. Tale periodo si estende, però, nei casi in cui il dipendente, dopo il rientro, continui a prestare la propria attività a favore dello stesso soggetto per cui lavorava oltreconfine o di un soggetto appartenente allo stesso gruppo. In tali situazioni la permanenza minima richiesta sale a sei periodi d’imposta, che diventano sette se l’interessato aveva già lavorato in Italia per quello stesso datore o gruppo prima dell’espatrio.

Tornando al quesito dell’interpello, risulta decisivo stabilire se, ai fini del conteggio del periodo minimo di residenza estera, debba considerarsi il rapporto con i due datori di lavoro, ossia gli employer of record (Gamma Svizzera e Gamma Italia) appartenenti allo stesso gruppo, oppure le società statunitensi utilizzatrici delle prestazioni.

Nella risposta, l’Agenzia richiama anche precedenti documenti di prassi — in particolare le risposte n. 41/2025 e n. 142/2025 — evidenziando che la verifica della continuità del datore di lavoro deve essere condotta con riferimento al periodo d’imposta precedente il trasferimento della residenza e fino al momento del rientro effettivo in Italia. È in tale arco temporale che occorre individuare se, dopo il rientro, il lavoratore continuerà a operare per lo stesso soggetto o per una società del gruppo rispetto al datore estero.

Nel caso in esame, l’Agenzia rileva che il contribuente ha lavorato all’estero sulla base di un contratto con Gamma Svizzera e che, dopo il rientro in Italia, svolge l’attività tramite un contratto con Gamma Italia. Poiché entrambe le società appartengono allo stesso gruppo, si configura una continuità formale del datore di lavoro che rileva ai fini dell’applicazione del requisito rafforzato relativo al periodo minimo di permanenza all’estero. È irrilevante che le effettive beneficiarie delle prestazioni siano società statunitensi: la disposizione fa riferimento esclusivo al datore di lavoro contrattuale.

In definitiva, nonostante la diversità delle società utilizzatrici, il fatto che l’EoR estero e quello italiano facciano parte dello stesso gruppo societario comporta l’applicazione del requisito dei sei periodi d’imposta di residenza all’estero. Di conseguenza i tre anni trascorsi in Svizzera dal contribuente non sono sufficienti per accedere al regime agevolato.

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