Normativa e prassi

27 Febbraio 2026

Oneri amministrativi fondi pensione: copertura futura fuori dall’imponibile

In linea con le indicazioni dell’apposita autorità di vigilanza e al fine di evitare abusi, l’importo del risconto deve essere riferito a costi preventivati a budget e non sostenuti

Con la risposta n. 3 del 27 febbraio 2026 l’Agenzia fa luce sul corretto trattamento fiscale della voce presente nel bilancio dei fondi pensione “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”. Si tratta in sintesi di un capitolo attivato dai fondi, in linea con le indicazioni dell’organo di vigilanza “Covip” (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), in cui confluiscono i contributi versati dagli aderenti a copertura di spese amministrative, risultati poi eccedenti rispetto al fabbisogno corrente.

L’associazione che ha presentato la richiesta di chiarimenti all’Agenzia chiede conferma che tale voce è esclusa dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 17 del Dlgs n. 252/2005. Chiede inoltre le modalità di rappresentazione di tali contributi in dichiarazione, nel caso in cui si legittimi la deducibilità dei soli contributi spesi, con tassazione della parte eccedente.

L’Agenzia ricorda che in base al regime tributario delle forme pensionistiche complementari, i fondi pensione sono soggetti a un’imposta sostitutiva pari al 20%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta (articolo 17, comma 1, del Dlgs n. 252/2005).

Inoltre, secondo quanto precisato dalla circolare n. 70/2007, a conferma della circolare n. 29/2001, con riferimento alla base imponibile sulla quale applicare il 20%, per i fondi pensione aperti in regime di contribuzione definita “il valore del patrimonio netto del fondo è diminuito dei contributi versati e delle somme ricevute da altre forme pensionistiche. A tal fine,i contributi vanno assunti al lordo della quota destinata, nel rispetto dello statuto o del regolamento, direttamente alla copertura delle spese che, in quanto tale, non va ad incrementare le singole posizioni individuali, nonché di quelle destinate ad alimentare le prestazioni per invalidità e premorienza. Ciò in quanto la deducibilità compete per l’intero importo versato alla forma pensionistica”.

Quanto al modello dichiarativo, per l’imposta sostitutiva dei fondi pensione deve essere compilato il Quadro RI del modello Redditi ENC.

La disciplina dei fondi pensione, precisa l’Agenzia, prevede la possibilità di utilizzare le quote destinate a copertura degli oneri amministrativi (”quote associative”), prelevate periodicamente dai versamenti contributivi. Al riguardo la stessa Agenzia ricorda il parere della Covip in merito ad alcuni quesiti posti dai fondi pensione sul trattamento contabile di tali quote. I “contributi destinati a copertura oneri amministrativi’”, inoltre, non sono accreditati sulle posizioni individuali e non danno luogo all’assegnazione di quote, ma confluiscono nella determinazione del saldo della gestione amministrativa in cui sono incluse tutte le spese che il fondo può sostenere ad eccezione di quelle legate alla gestione finanziaria, e quindi anche le spese finalizzate alla promozione.

 Nella comunicazione Covip del 1999, viene fatto presente che in particolari situazioni transitorie legate alla fase di avvio del fondo, le quote associative riscosse nell’esercizio possono eccedere le spese di promozione o di impianto, sostenute nell’esercizio stesso, cui si intende destinarle; può allora essere utile rimandare l’utilizzo delle somme incassate a titolo di quote associative al successivo esercizio, al fine di mantenerne la desiderata destinazione.

Quindi il parziale rinvio contabile delle quote associative all’esercizio successivo è compatibile con la disciplina normativa. Tuttavia, sempre secondo le indicazioni della Covip, sarà necessario attivare un’apposita voce, ”Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” da inserire nel conto economico nel saldo della gestione amministrativa, nello stato patrimoniale tra le passività della gestione amministrativa, da menzionare con nota integrativa.

Viene ricordato anche che nella risposta a quesito in tema di ”Impiego e rappresentazione contabile delle quote di iscrizione una tantum e delle quote associative annuali ai fondi pensione negoziali” di dicembre 2007, la Covip precisa che la promozione dell’attività di comunicazione nonché, più in generale, l’efficienza amministrativa del fondo pensione rappresentano senz’altro obiettivi meritevoli di particolare attenzione, da perseguire con una programmatica politica dei costi e utilizzando le modalità di finanziamento più adeguate al caso concreto, inclusi prelievi diretti dal patrimonio del fondo o l’utilizzo delle quote prelevate periodicamente dai versamenti contributivi. In tale evenienza, precisa sempre la Covip, l’organo amministrativo dovrà fissare, gli obiettivi che intende realizzare e le modalità di finanziamento delle relative spese amministrative.

In conclusione dal punto di vista fiscale, l’Agenzia conferma che il ”Risconto contributi per oneri amministrativi” è fuori dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva (articolo 17 del Dlgs n. 252/2005). Rileva, inoltre, che affinché non si verifichi un abuso della norma, l’ammontare del risconto, secondo le indicazioni Covip, dovrà essere pari ai costi che sono stati preventivati a budget ma non sono stati effettivamente sostenuti. Tali circostanze dovranno essere indicate nella nota integrativa e in una comunicazione agli aderenti deve essere chiarito il motivo dello scostamento.

Inoltre, ai fini della predisposizione del budget del periodo d’imposta successivo si deve tener conto dell’ammontare del risconto effettuato l’anno precedente e delle effettive necessità del fondo, in linea con la sana e prudente gestione dello stesso e gli interessi degli iscritti.

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