12 Febbraio 2026
La retribuzione convenzionale ingloba anche i fringe benefit
Il reddito dei lavoratori dipendenti con residenza in Italia e attività all’estero è determinato in modo forfettario secondo le convenzioni tra Stati e le stime definite dal ministero del Lavoro
Non devono essere tassati analiticamente perché assorbiti dal regime forfettario di tassazione delle retribuzioni convenzionali i compensi in natura e differiti maturati dal contribuente residente fiscalmente in Italia, che ha lavorato all’estero, in via continuativa e con rapporto esclusivo di dipendente e ha soggiornato nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 37 dell’12 febbraio 2023.
La richiesta di chiarimenti proviene da un contribuente che, pur rimanendo residente fiscalmente in Italia, dal dicembre 2016 al dicembre 2022 ha lavorato in un Paese estero per una società dello stesso Paese. Successivamente, dal gennaio 2023, ha proseguito la propria carriera all’estero presso una società di un altro Stato controllata dalla precedente impresa. In entrambi i rapporti di lavoro ha maturato diritti a compensi “in natura e differiti” in forma di stock options, deliberate nel 2016 e maturate tra giugno 2016 e giugno 2019, e di un piano di performance shares deliberato nel 2022, con performance period compreso tra luglio 2022 e giugno 2025. L’imponibilità dei due tipi di prodotti si è realizzata nel 2024, per l’esercizio delle stock options, e nel 2025, per l’assegnazione gratuita delle azioni legate alle performance shares.
Nonostante l’attività svolta all’estero, l’interessato ha sempre mantenuto la residenza fiscale in Italia in base all’articolo 2 del Tuir e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con entrambi gli Stati coinvolti. Per tutto il periodo interessato, la sua retribuzione è soggetta a imposizione in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il contribuente vuole sapere se, come lui ritiene, i compensi “in natura” percepiti nel 2024 e nel 2025 possano considerarsi integralmente assorbiti dall’imposizione convenzionale.
L’Agenzia, come di consueto, ricostruisce innanzitutto il quadro normativo che definisce la questione, ricordando, in particolare, che i residenti fiscali italiani sono tassati in Italia sul reddito ovunque prodotto (articolo 3 Tuir). L’articolo 51, comma 1, del Tuir stabilisce, dal canto suo, che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Ne discende, in sintesi, che anche i compensi in natura, come stock options e performance shares, rientrano tra i “valori” che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo tale regime.
Tuttavia, il successivo comma 8‑bis dello stesso articolo prevede, in deroga, che il reddito dei lavoratori residenti che prestano attività all’estero in via continuativa ed esclusiva per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente dal ministero del Lavoro. Tale trattamento impositivo sostituisce la tassazione analitica e, come chiarito dall’Amministrazione con le circolari 207/2000 e 11/2013, assorbe ogni componente aggiuntiva della retribuzione, inclusi i fringe benefit, purché maturati in periodi in cui il lavoratore era effettivamente soggetto al regime convenzionale.
Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia conclude che i compensi percepiti nel 2024 e nel 2025 dal contribuente che ha proposto l’interpello non devono essere ulteriormente tassati, nella misura in cui si riferiscono a periodi di maturazione in cui il contribuente svolgeva attività all’estero come residente italiano e la sua retribuzione era già determinata secondo il criterio convenzionale. Rientrano in questa categoria le stock options maturate tra dicembre 2016 e giugno 2019 e le performance shares maturate tra luglio 2022 e giugno 2025. In questi casi, i relativi fringe benefit risultano assorbiti nella base imponibile forfettaria.
È soggetta, invece, a tassazione ordinaria la quota di stock options maturata tra giugno e novembre 2016, poiché il reddito di quel periodo non può beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali non ricorrendone le condizioni, l’interessato, infatti, nel 2016 non ha lavorato all’estero per più di 183 giorni nell’anno come previsto dalla disciplina.
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