Attualità

29 Gennaio 2026

Credito d’imposta Transizione 4.0: tre faq per F24 a prova di scarto

La corretta compilazione del modello di pagamento è un passaggio decisivo per fruire senza intoppi dell’agevolazione fiscale prevista per investimenti in determinati beni strumentali

L’Agenzia delle entrate risponde ai dubbi ricorrenti segnalati dalle imprese, soprattutto riguardo all’indicazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati, previsto dall’articolo 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020 (Transizione 4.0). Errori in questi campi possono portare allo scarto del modello F24, con inevitabili ritardi nella fruizione del tax credit. I chiarimenti pubblicati oggi consentono alle imprese di evitare errori formali e di beneficiare pienamente e senza ritardi delle agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0.

Completamento investimenti nel 2024
Le tre Faq pubblicate oggi sul sito delle Entrate affrontano proprio le situazioni più frequenti, chiarendo come comportarsi nei diversi casi. La prima domanda riguarda gli investimenti completati nel 2024. Alcune imprese hanno comunicato al Mimit/Gse il completamento dell’investimento in quell’anno e hanno iniziato a fruire della prima quota del credito d’imposta utilizzando il codice tributo 6936 e indicando come anno di riferimento il 2024. Il dubbio nasce nel momento in cui si passa alla seconda quota: è corretto indicare nel modello F24 l’anno 2025, cioè l’anno in cui la quota diventa utilizzabile?

La risposta è negativa. La risoluzione n. 25/2024 chiarisce, infatti, che l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento, quindi il 2024, anche quando si fruiscono le quote negli anni successivi. La seconda quota, utilizzabile dal 2025, e la terza, dal 2026, devono quindi riportare sempre il 2024 come anno di riferimento. Naturalmente, se un’impresa non utilizza una quota nell’anno in cui diventa disponibile, può comunque fruirne negli anni successivi.

Completamento investimenti nel 2025
La seconda domanda riguarda, invece, gli investimenti completati nel 2025, un anno in cui si sovrappongono due diversi regimi normativi. Molte imprese chiedono quale anno indicare nel modello F24 per la seconda e la terza quota del credito e, soprattutto, quale codice tributo utilizzare.

La risposta dipende dalle situazioni. Infatti, se entro il 31 dicembre 2024 sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine è stato accettato dal venditore, si applica il regime previsto dalla legge n. 178/2020 e il credito si utilizza con il codice tributo 6936, indicando sempre come anno di riferimento il 2025, anche per le quote fruite nel 2026 e nel 2027.
Se invece gli acconti versati entro il 2024 erano inferiori al 20%, oppure l’ordine non era stato accettato, si applica il regime introdotto dalla legge n. 207/2024: in questo caso il codice tributo da utilizzare è il 7077 e l’anno di riferimento resta comunque il 2025.
Le stesse regole valgono anche per gli investimenti iniziati e completati nel 2025. Anche qui, come nel caso precedente, le quote possono essere utilizzate anche in anni successivi rispetto a quelli in cui diventano disponibili.

Completamento investimenti nel 2026
La terza domanda riguarda, infine, gli investimenti che saranno completati nel 2026. Le imprese chiedono se sia possibile fruire della prima quota già quest’anno e quali codice tributo e anno di riferimento indicare nel modello F24.

La normativa prevede che, per poter utilizzare il credito, entro il 31 dicembre 2025 siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine sia stato accettato dal venditore; inoltre, il completamento dell’investimento deve avvenire entro il 30 giugno 2026. Se queste condizioni sono rispettate, la prima quota può essere utilizzata già nel 2026, la seconda dal 2027 e la terza dal 2028. Nel modello F24 occorre indicare il codice tributo 7077 e come anno di riferimento sempre il 2026, anche per le quote utilizzate negli anni successivi. Se invece gli acconti versati entro il 2025 sono inferiori al 20%, oppure l’ordine non è stato accettato, o ancora il completamento avviene oltre il 30 giugno 2026, il credito non può essere fruito.

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