Attualità

11 Aprile 2024

Inps, riaperta la comunicazione per fringe benefit e stock option

L’Inps torna a occuparsi di fringe benefit e stock option. In particolare, con il messaggio n. 1436 del 10 aprile, considerata l’esigenza dei datori di lavoro, tenuti a effettuare l’adempimento, di rettificare o di sanare il mancato invio entro lo scorso 21 febbraio (vedi articolo “Fringe benefit e stock option: dati all’Inps entro il 21 febbraio”), comunica di aver riaperto la procedura per la trasmissione telematica dei dati relativi ai lavoratori cessati, con diritto a pensione nel 2023, percettori di fringe benefit e stock option.

Il 4 gennaio 2024, infatti, con il messaggio n. 32 dello stesso giorno, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, aveva definito le modalità e i termini, che i datori di lavoro dovevano rispettare, per l’invio dei dati relativi ai dipendenti percettori di tali “omaggi” andati in pensione lo scorso anno, al fine di predisporre le Certificazioni uniche ed effettuare le necessarie operazioni di conguaglio fiscale. Fringe benefit e stock option, come altri compensi e vantaggi accessori erogati dal datore di lavoro a integrazione della retribuzione, difatti, devono essere considerati, in base al principio di onnicomprensività, redditi di lavoro dipendente. Il primo termine, come anticipato, era stato fissato al 21 febbraio 2024, per assicurare la corretta acquisizione delle informazioni.

Tuttavia, accogliendo le istanze dei datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il suddetto termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica di quelli già trasmessi, con l’ultimo messaggio l’Inps riattiva la funzione di ricezione delle informazioni, comunicando che i flussi tardivi o di rettifica avranno effetti solo sulla predisposizione delle Cu 2024, ma non sui conguagli. Pertanto, i contribuenti interessati dovranno sistemare la questione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Inps, riaperta la comunicazione per fringe benefit e stock option

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Aprile 2026

Cpb dell’agente di commercio: non cessa con un acquisto di azienda

L’Agenzia conferma che le cause di decadenza previste dalla disciplina non riguardano i titolari di impresa individuale aderenti al Concordato preventivo biennale Un agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 2025­2026 e intende acquistare un’azienda operante nel settore dell’elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato.

Normativa e prassi 3 Aprile 2026

Nuovo patent box e credito R&S: obblighi di restituzione per la Pmi

L’Agenzia chiarisce le modalità operative, i tempi e l’impatto Ires e Irap della nettizzazione del credito R&S già fruito quando interviene il meccanismo premiale del patent box L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.

Normativa e prassi 2 Aprile 2026

Pagamenti dei tributi catastali, stop ai conti postali provinciali

Dal 1° giugno 2026 tutti i versamenti saranno effettuati tramite modello F24.

Normativa e prassi 2 Aprile 2026

Compagine variabile aderente al Cpb: ecco quando il disallineamento conta

Lo sfasamento cronologico dei bienni di adesione non incide negativamente sul concordato, se tutti i soci, alla fine, aderiscono, anche in anni diversi Il semplice disallineamento dei bienni di adesione al concordato preventivo biennale tra uno studio associato e i suoi soci non determina alcuna causa di esclusione dal regime.

torna all'inizio del contenuto