Normativa e prassi

6 Novembre 2023

Tax credit R&S: per la “qualità”, istituito l’Albo dei certificatori

Con il Dpcm 15 settembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 di sabato 4 novembre 2023 e in vigore dal 19 novembre, è istituito l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (commi 200, 201 e 202, legge di bilancio 2020, la n. 160/2019), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure stabilite dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, di quelle relative alle attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013), e anche della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, per il riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata (comma 203, quarto periodo, e commi 203-quinquies e 203-sexies del Bilancio 2020).
Annunciato tramite un comunicato del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dello scorso 22 settembre (vedi “Tax credit R&S, definita la certificazione preventiva”), l’intervento normativo dà attuazione a quanto stabilito dall’articolo 23, del Dl Semplificazioni (decreto legge n. 73/2022).

Identikit dei certificatori
All’Albo possono iscriversi sia persone fisiche che imprese ed enti: in ogni caso, per ciascuna categoria, vanno rispettate alcune condizioni.

Le persone fisiche devono essere in possesso di una laurea idonea rispetto all’oggetto della certificazione; non devono aver subito condanne con sentenza definitiva per i reati che causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto, i reati di falsità in atti, truffa e non avere ragioni di decadenza, sospensione o divieto indicati dal codice degli appalti in materia di antimafia (articolo 94 comma 2 del Dlgs. n. 36/2023); devono aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Inoltre sono tenute a dichiarare gli eventuali atti impositivi ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a 50mila euro.

Le imprese e gli altri organismi (centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, centri di competenza ad alta specializzazione, poli europei dell’innovazione digitale – Edih e Seal of excellence – università statali e non statali, legalmente riconosciute, ed enti pubblici di ricerca), per i quali certifica il/i responsabile/i tecnico/ci, inoltre, devono avere la sede legale o l’unità locale attiva sul territorio nazionale, essere iscritte all’apposito Registro, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non devono trovarsi in stato di liquidazione volontaria o liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente. Le imprese, in aggiunta, non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive.

Tanto premesso, il decreto in esame stabilisce che l’Albo sarà tenuto presso la direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le Pmi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la quale, con decreto direttoriale, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della norma in commento (che avverrà dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 19 novembre) definirà le modalità informatiche e i termini, per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione.
Con lo stesso intervento normativo, inoltre, il Mimit, stabilirà le modalità di versamento dei 252 euro, dovuti dai richiedenti la certificazione, per diritti di segreteria.

Procedura e contenuto della certificazione
La certificazione può esser richiesta da coloro che hanno effettuato o intendono effettuare investimenti in attività ammissibili ai crediti d’imposta, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo di tali crediti non siano state già constatate con Pvc o contestate con atto impositivo.
A questo proposito le imprese interessate devono inoltrare una specifica richiesta al ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l’apposito modello, che sarà approvato con il richiamato decreto direttoriale. Nel modulo dovranno essere indicati il certificatore incaricato e gli estremi della sua accettazione.
La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione:

  • le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa, per attestarne l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata
  • la descrizione dei progetti o dei sotto-progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto-progetti da iniziare
  • le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota
  • la dichiarazione del certificatore incaricato, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell’impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti
  • tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal certificatore per la completa rappresentazione della tipologia agevolativa, per favorire le attività di vigilanza da parte del Mimit e quelle di controllo dell’Agenzia delle entrate.

Entro il prossimo 31 dicembre, infine, per la corretta applicazione dei crediti d’imposta il ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicherà le “Linee Guida”, con le quali potranno essere adottati specifici schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti ai differenti settori economici.

Tax credit R&S: per la “qualità”, istituito l’Albo dei certificatori

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