Normativa e prassi

1 Ottobre 2021

Più dati sanitari in precompilata. Stesse regole di “intercettazione”

Dopo l’ufficializzazione dell’ulteriore ampliamento della platea dei soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese e dei rimborsi al Sistema tessera sanitaria (arrivata con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021, che ha previsto la trasmissione telematica dei dati in argomento da parte degli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019), con il provvedimento del 30 settembre 2021, il direttore dell’Agenzia delle entrate conferma le modalità di utilizzo delle nuove informazioni che, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, andranno ad arricchire la prossima dichiarazione precompilata. Il tutto in conformità con gli accordi presi con il Garante della privacy.

Il documento di oggi, in pratica, ripropone le stesse regole fissate, da ultimo, con il provvedimento del 6 maggio 2019 (vedi articolo “Spese sanitarie strutture militari: modalità tecniche di utilizzo dei dati”), come integrato il 23 dicembre dello stesso anno (vedi articolo “Altre spese sanitarie in precompilata: ri-stabilite le modalità di utilizzo”), con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione delle informazioni di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione delle notizie per finalità di controllo. Confermate, inoltre, anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento del 16 ottobre 2020 (vedi articolo “Nella precompilata oneri detraibili soltanto con pagamenti tracciabili”).

In particolare, i nuovi soggetti, che erogano servizi sanitari e inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate sono:

  1. i  tecnici sanitari dei laboratori biomedici
  2. i tecnici audiometristi
  3. i tecnico audioprotesisti
  4. i  tecnici ortopedici
  5. i dietisti
  6. i tecnici di neurofisiopatologia
  7. i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  8. gli igienisti dentali
  9. i fisioterapisti
  10. i logopedisti
  11. i podologi
  12. gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia
  13. i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  14. i tecnici della riabilitazione psichiatrica
  15. i terapisti occupazionali
  16. gli educatori professionali
  17. i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento odierno, che come detto recepisce le novità introdotte dal Dm Mef del 16 luglio 2021, riepiloga inoltre tutte le tipologie di spese sanitarie da inviare al Sts, che confluiranno nella precompilata 2022, con il benestare del Garante della privacy. Queste sono: ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Ssn, spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici, spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce, servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie, farmaci per uso veterinario, prestazioni sanitarie, escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica (assistenza specialistica ambulatoriale, visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazione chirurgica, certificazione medica, ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza al netto del comfort), prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 dei decreti Mef del 1° settembre 2016, del 22 marzo 2019, del 22 novembre 2019, del 16 luglio 2021, spese agevolabili solo a particolari condizioni, quali protesi e assistenza integrativa, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica e altre spese sanitarie.

Più dati sanitari in precompilata. Stesse regole di “intercettazione”

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