Normativa e prassi

31 Luglio 2020

Trasmissione online “parziale” per i ricavi del mercatino dell’usato

Il titolare del mercatino dell’usato, a regime forfetario, deve munirsi di un registratore di cassa che memorizzi e trasmetta al Fisco i corrispettivi giornalieri riguardanti soltanto gli incassi derivanti dalla cessione degli oggetti invenduti, trascorsi i termini stabili nell’accordo tra le parti e dei quali ha acquisito gratuitamente la proprietà. È quanto chiarisce la risposta n. 232/E del 31 luglio 2020

L’istante, che ha scelto il regime forfetario ai fini fiscali, gestisce un mercatino dell’usato (agenzia di affari) dove rivende merce per conto vendita di terzi a titolo privato e cioè non nell’ambito dell’eventuale attività d’impresa o di lavoro autonomo da questi svolto. I beni ceduti sono annotati nel “registro giornale degli affari”, autovidimato allo Sportello unico attività produttive (Suap) del Comune. Per ogni oggetto venduto il contribuente rilascia al cliente un scontrino esente Iva, emesso dal registratore di cassa, e una ricevuta al committente a cui va il 50% dell’incasso, compilata in doppia copia, contenente il prezzo realizzato, il timbro della ditta e l’indicazione dell’articolo venduto.
Il contribuente chiede se:

  • per certificare i singoli incassi deve necessariamente installare il registratore telematico per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
  • ai fini delle imposte dirette, deve considerare quale reddito sul quale applicare le percentuali di forfetizzazione, l’intero importo versato dall’acquirente o solo le provvigioni pari al 50% dei corrispettivi incassati, che corrispondono al suo effettivo guadagno.

Ripercorrendo i termini dell’accordo tra il titolare del mercatino e i proprietari degli oggetti messi in vendita, una volta pattuito il prezzo d’intesa con il rivenditore, al committente va il 50% dell’incasso se il bene è venduto entro 15 giorni, il prezzo pattuito si dimezza se dopo trenta giorni la merce resta invenduta, infine, se passati 60 giorni l’oggetto usato è ancora sugli scaffali del negozio, il proprietario deve ritirarlo entro 10 giorni, passati i quali è acquisito a titolo gratuito dall’istante che può decidere se cederlo o smaltirlo.
Inoltre, i beni sono trascritti e registrati sul giornale degli affari ed esposti con etichette che riportano la stessa numerazione in sequenza tenuta nel registro che è aggiornato quotidianamente, ai proprietari dei beni al momento del saldo del compenso pattuito sono rilasciate delle ricevute numerate. L’istante tiene esposta, come previsto dalla normativa di riferimento, la copia della “tabella degli affari”, a beneficio degli acquirenti, che riporta le percentuali spettanti al gestore del mercatino per ciascun prodotto venduto.

L’istante, dunque, rileva l’Agenzia da quanto si desume dall’interpello, svolge attività di agenzia di affari, caratterizzata dalla rivendita di beni terzi usati di proprietà di privati, sottoposta a vigilanza secondo il Testo unico delle legge di pubblica sicurezza (Tulps), che ne disciplina anche le modalità di svolgimento. In particolare, dal comportamento delle parti deve chiaramente evincersi che il venditore agisce in nome e nell’interesse del committente. Si tratta, precisa la risposta n. 232/2020, di attività equiparabile a una cessione di beni di terzi secondo le regole del mandato con rappresentanza (articolo 1704 cc).

La strada da seguire è articolata.
La cessione del bene al cliente finale non è rilevante ai fini Iva e, quindi, può essere documentata dal titolare del mercatino mediante una semplice quietanza, per cui delle somme incassate e custodite per conto terzi ne va tenuta traccia in appositi registri. E basta una quietanza per certificare il riversamento dell’importo pattuito al proprietario della merce ceduta.
Viceversa è rilevante per l’imposta sul valore aggiunto la parte pattuita di incasso spettante al titolare del mercatino (50% del prezzo di vendita), anche se, nel caso oggetto dell’interpello, trattandosi di regime forfetario, non c’è rivalsa, e quindi il corrispettivo va dunque documentato con fattura, ordinaria o semplificata, in formato analogico o, facoltativamente, elettronico.

Va seguita invece la strada ordinaria di certificazione per la cessione dei beni invenduti e non ritirati entro 10 giorni dal proprietario e passati gratuitamente all’istante, come stabilito nell’accordo stipulato dalle parti.
La memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, infatti, come precisato dalla circolare n. 3/2020 sono obbligatorie anche per i forfetari (vedi articolo “Invio telematico dei corrispettivi, criticità e soluzioni interpretative”).

Pertanto, precisa l’Agenzia, l’istante deve installare un registratore telematico o utilizzare, se preferisce, la procedura web documento commerciale online” per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi a lui spettanti ed emettere il documento commerciale. Altra strada percorribile è la facoltà, ovvero l’obbligo se richiesta dal cliente, di emettere fattura, ordinaria o semplificata, in formato analogico oppure, facoltativamente elettronico.

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alle imposte sui redditi, l’Agenzia ricorda che, nel regime forfetario, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è determinata applicando ai ricavi del periodo d’imposta (che nel caso in esame include le sole provvigioni concordate con i proprietari dei beni o l’intero incasso per la vendita dei beni acquisiti gratuitamente) il coefficiente predefinito dal legislatore in considerazione della redditività di ciascuna attività.
Di conseguenza, come chiarito dalla circolare n. 9/2019 (vedi articolo “Regime forfetario “allargato”: ecco la circolare sciogli-dubbi”), le spese sostenute dal titolare del mercatino, rilevano in base alla percentuale di redditività attribuita, in via presuntiva, all’attività effettivamente esercitata.

Trasmissione online “parziale” per i ricavi del mercatino dell’usato

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